La circolare n. 2, di ieri, a firma dell'Amministrazione delle finanze, precisa che per gli immobili di interesse storico-artistico - ovvero quelli d'abitazione o quelli destinati ad un uso diverso, classificati, cioè, al Catasto come negozio, magazzino, laboratorio, ufficio o immobile a destinazione speciale - In termini di trattamento tributario, non ha rilevanza il reddito derivante da un contratto di locazione. La determinazione del reddito di questi immobili va, infatti, fatta con le sole tariffe d'estimo. In particolare, la tariffa più bassa della zona censuaria nella quale l'immobile è ubicato (articolo 11 della legge 413/91).
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