Nell’adesione discrezionalità dell’ufficio ko
Pubblicato il 31 maggio 2008
La Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 154/2008, ha affermato che nell'accertamento con adesione, la riduzione della pretesa tributaria deve essere giustificata da giustificati motivi che facciano ragionevolmente dubitare della piena ed integrale fondatezza delle ragioni dell'amministrazione finanziaria;in particolare, la valutazione che si richiede al funzionario incaricato della verifica non deve essere discrezionale ma puramente tecnica.
Nel caso sottoposto al Collegio è stata, quindi, riconosciuta la responsabilità contabile di un funzionario che aveva ridotto l'imponibile di un avviso di accertamento sulla base di errori di interpretazione della normativa palesemente lesivi delle ragioni dell'amministrazione finanziaria.