Nella Gestione separata Inps solo i non iscritti agli Albi

Pubblicato il 21 luglio 2011 È una norma di interpretazione autentica, perciò retroattiva, quella recata dalla manovra correttiva – articolo 18, comma 12 - che innova l'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995: “i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti” di previdenza della categoria.

La norma, con un colpo di spugna sul passato, salva i versamenti già effettuati ex articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Pertanto, i pensionati che non versano alla Cassa i contributi sui redditi da lavoro professionale restano iscritti alla Gestione separata Inps.

Con la novità si pone fine alla contesa dei contribuenti tra l’Inps e le Casse degli Ordini professionali.

Al comma 11, sempre dell’articolo 18 della manovra, è stabilito, inoltre, che le Casse private debbano, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge, adeguare alla nuova norma gli Statuti ed i regolamenti. I pensionati con redditi da attività riconducibili al nuovo obbligo dovranno versare alla Cassa di appartenenza, con o senza adeguamento degli Statuti, un contributo soggettivo minimo. Dunque, i professionisti pensionati non sono più esonerati dall’obbligo di contribuzione, ora fissata per legge.

Al comma 13, infine, si ribadisce la natura integrativa della copertura contributiva dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco).
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