Nel rogito debutta il mediatore

Pubblicato il 06 luglio 2006

Dal 5 luglio è entrato in vigore l‘obbligo dell’indicazione nei rogiti delle compravendite immobiliari, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, delle modalità “analitiche” di pagamento del prezzo. Ovvero, in particolare, l’obbligo di indicare il mediatore, se i contribuenti se ne sono avvalsi. La segnalazione opererà per: pagamento in contanti o in altra forma; pagamento mediante bonifico bancario o assegni bancari, postali o circolari. La norma coinvolge i versamenti effettuati anteriormente al saldo in sede di rogito, a titolo di acconto o caparra. Essa non è invece applicabile ai contratti preliminari, poiché in questo caso non v’è trasferimento di diritti reali immobiliari. Non emergendo dal testo del dl 223 alcuna distinzione tra i versamenti effettuati prima e dopo l’entrata in vigore della norma, sembra che l’utilizzo della modalità analitica debba riguardare pure i pagamenti avvenuti in passato.

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