Nel consolidato fondi suddivisi

Pubblicato il 11 novembre 2006

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 127 del 2006, specifica che l’utilizzo dei fondi riallineati deve tenere conto tanto della parte tassata quanto di quella non tassata, in base ad un criterio proporzionale.

L’articolo 128 del Tuir detta una norma transitoria, in tema di consolidato fiscale, allo scopo di evitare che alcuni costi concorrano più volte a ridurre il reddito imponibile. Il riallineamento, nel consolidato, non deve perciò avere la possibilità di doppia deduzione fiscale. Devono assumere rilevanza, ai fini della determinazione del reddito imponibile, gli eventuali utilizzi riferibili alla parte del fondo che, per effetto del riallineamento, è da considerarsi dedotta, dal momento che con riferimento a tali utilizzi si realizza la possibilità di fruire di una doppia deduzione fiscale a fronte di un medesimo costo. Per l’Agenzia è da escludere come, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, gli utilizzi dei fondi possano essere considerati al netto degli accantonamenti stanziati.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy