Nel c/c il reddito presunto
Pubblicato il 11 giugno 2008
Per la Corte di Cassazione - sentenza n.
14847 del 5 giugno 2008 - tutte le somme che transitano nel conto bancario di un professionista si presumono frutto dell'attività da questi esercitata, quindi oggetto di tassazione; spetta al contribuente provare, dettagliatamente, che determinate operazioni non costituiscano proventi di detta attività. In particolare, “la prova contraria deve essere circostanziata e non può consistere nella mera affermazione che sul conto corrente confluivano anche somme di pertinenza di terzi”. L'accertamento resta valido nei confronti degli eredi anche in caso di morte del contribuente, sopravvenuta prima della conclusione delle indagini della Guardia di finanza. Sulla scorta di tali principi, la Corte di legittimità ha accolto il ricorso presentato dall'Amministrazione finanziaria contro due decisioni di merito che avevano annullato un accertamento delle imposte sui redditi di un professionista per mancanza di prove.