Nei fondi anticipazioni facilitate

Pubblicato il 04 gennaio 2007

La riforma della previdenza complementare entrata in vigore il 1° gennaio offre condizioni ed opportunità di sicuro interesse, essendo più ampie le ipotesi in cui è possibile ottenere anticipazioni quando si scelga di aderire alla previdenza complementare. Ma se dietro tale opzione vi è la volontà di garantirsi, nel periodo in cui viene a mancare il reddito derivante da lavoro, un’entrata economica più consistente, un fattore di grande perplessità resta quello rappresentato dalla percezione che l’adesione privi di un reddito corrente ed anche del Tfr che, a sua volta, costituisce una fonte di liquidità disponibile laddove si cambi datore di lavoro. Aderendo alla previdenza complementare, l’iscritto può chiedere un’anticipazione del montante – Tfr, contributi e rendimenti – per spese sanitarie, nella misura del 75% (in questo caso, l’istanza può immediatamente seguire l’iscrizione). La richiesta può esser fatta anche per acquisto e ristrutturazione della prima casa, sempre nel limite del 75% del maturato, o per qualsivoglia altra esigenza, nel limite del 30%, senza necessità di giustificazione (in questi casi occorre attendere otto anni dall’iscrizione alla previdenza complementare).

 

Sotto il profilo fiscale, le anticipazioni del Tfr sono tassate dal sostituto a tassazione separata. Il Fisco rideterminerà quindi l’imposta in misura pari all’aliquota di tassazione media del quinquennio precedente l’anno di maturazione del Tfr. Sulle somme corrisposte a titolo di anticipazione dal fondo pensionistico s’applica un’imposta sostitutiva pari ad una forbice compresa tra il 15 e il 9 per cento, se la richiesta è giustificata dall’aver sostenuto spese sanitarie, mentre è pari al 23 per cento negli altri casi.

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