Nei cantieri Iva senza bussola

Pubblicato il 11 ottobre 2006

L’obbligo del “reverse charge” – inversione contabile - nell’ambito dell’Iva in edilizia, introdotto con l’articolo 35, comma 5, del Dl 223/06, legge 248/06, entrerà in vigore da domani. Il provvedimento prevede che le fatture dei subappaltatori vengano emesse senza Iva e l’integrazione dei documenti fiscali sia a carico degli appaltatori. Quindi le imprese subappaltatrici saranno in credito Iva e quelle di costruzioni in debito Iva, esattamente al contrario di quanto avviene ora. Ma molti dubbi accompagnano la norma per ciò che concerne l’applicazione dell’imposta. Alcuni punti critici sono:

- se si debba applicare alle opere pubbliche o solo a quelle in cui il committente sia un privato;

- come applicarla quando gli appalti sono effettuati da imprese che costruiscono per poi vendere l’immobile;

- come inquadrare la misura in riferimento ai contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

-  per quanto riguarda i contratti di fornitura con posa in opera accessoria, non rientranti nella norma, non si sa se nei casi dubbi varrà il criterio della prevalenza della manodopera rispetto al costo del materiale;

- l’applicazione della norma è poco chiara anche nei casi delle grandi opere pubbliche in cui il lavoro è realizzato da un “general contractor” assimilato all’ente pubblico o all’appaltatore. 

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