Per quanto riguarda il rilascio da parte del Procuratore della Repubblica del nulla osta o della autorizzazione alla negoziazione assistita in materia di separazioni o divorzi, va esclusa la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
Ed infatti, il Procuratore svolge un’attività di controllo e verifica con carattere di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della legge che ha degiurisdizionalizzato la materia in oggetto.
Parimenti, l’esenzione riguarda anche la parte relativa alla prosecuzione del procedimento davanti al Presidente del Tribunale, in quanto anche tale fase “non ha una propria autonomia, ma costituisce una prosecuzione del tutto eventuale dello stesso procedimento”.
Analogamente e per le stesse ragioni, devono ritenersi non dovuti i diritti di copia per il rilascio della copia autentica del nulla osta o dell'autorizzazione che il Pubblico ministero è chiamato ad apporre sull’accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
E’ questa l’interpretazione fornita dal ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di giustizia, con circolare del 29 luglio 2015 inviata alle varie Corti d’appello.
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