Negoziazione su risarcimenti stradali costituzionale

Pubblicato il 08 luglio 2016

E’ conforme alla Costituzione la norma che dispone, per chi intenda esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, l’attivazione di una procedura di negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La disposizione in esame, contenuta nell’articolo 3, comma 1 del convertito Decreto legge n. 132/2014, era stata censurata dal Giudice di pace di Vietri di Potenza per asserito contrasto con gli articoli 2, 3 e 24 della Carta costituzionale.

Questione costituzionalità non fondata

Sulla stessa si è pronunciata la Corte costituzionale dichiarando non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale.

In primo luogo, la Consulta ha sottolineato l’errore compiuto dal giudice rimettente nel ritenere che la negoziazione assistita sia un “inutile doppione” della cosiddetta “messa in mora” prevista dal Codice delle assicurazioni private.

Ed infatti, le norme contenute in quest’ultimo testo e la disposizione in oggetto “lungi dal sovrapporsi inutilmente”, hanno contenuto e assolvono funzioni diverse e, utilmente, complementari.

L’uno prevedrebbe, ossia, un meccanismo finalizzato a rafforzare le possibilità di difesa offerte al danneggiato, le altre, sarebbero, invece volte anche ad evitare l’accesso al giudice una volta che l’offerta risarcitoria non sia stata ritenuta satisfattiva dal danneggiato, ovvero che non sia stata neppure formulata dall’assicuratore.

Per i giudici costituzionali, quindi, la tutela garantita dall’articolo 24 della Costituzione non sarebbe affatto “compromessa” dal meccanismo della negoziazione assistita, “attesa la sua complementarità rispetto al previo procedimento di messa in mora dell’assicuratore, agli effetti dell’auspicata realizzazione anticipata, in via stragiudiziale, dell’interesse risarcitorio del danneggiato”.

Tra le altre precisazioni della Corte costituzionale - sentenza n. 162 depositata il 7 luglio 2016 -  si segnala la conclusione secondo cui il meccanismo della negoziazione assistita rifletterebbe “un ragionevole bilanciamento tra l’esigenza di tutela del danneggiato e quella (di interesse generale), che il differimento dell’accesso alla giurisdizione intende perseguire, di contenimento del contenzioso, anche in funzione degli obiettivi del “giusto processo”, per il profilo della ragionevole durata delle liti, oggettivamente pregiudicata dal volume eccessivo delle stesse”.

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