Negligenza dell'avvocato Da provare nel dettaglio

Pubblicato il 23 marzo 2017

Eccezione inadempimento Se pregiudicate le chance di vittoria 

L’eccezione di inadempimento, ai sensi dell’art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all' avvocato che abbia violato l’obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia stata tale da incidere negativamente sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole auspicato dall'assistito, ed essendo contrario a buona fede l’esercizio del potere di autotutela ove non sia effettivamente pregiudicata la chance di vittoria in giudizio.

Sicché, ai fini del riscontro di proporzionalità tra i due rispettivi inadempimenti – essenziale per la fondatezza della exceptio non rite adimpleti contractus – legittimamente il cliente può rifiutare di corrispondere il compenso all’avvocato, quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell’attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito favorevole della lite altrimenti ottenibile.

Sulla scorta di detti principi, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile,  ha respinto il ricorso di un gallerista d’arte, che si era opposto al decreto ingiuntivo con cui l’avvocato gli aveva chiesto il saldo dei propri compensi ed onorari, per averlo difeso in una causa di risarcimento danni. Causa ove il gallerista aveva richiesto un' ingente somma di denaro, per i danni che dichiarava aver subito alle opere d’arte in custodia, causati dalla rottura di un tubo di scarico di natura condominiale; richiesta tuttavia non accolta, se non in minima parte, non essendo stato provato il nesso di causalità tra l’allagamento della galleria ed i danni riportati dalle opere.

Così il gallerista si era opposto al decreto ingiuntivo notificatogli dal legale, contestando il valore della causa in base al quale era stata elaborata la parcella, e spiegando domanda riconvenzionale volta all'accertamento della responsabilità professionale del difensore, con conseguente perdita del diritto di quest’ultimo al compenso e condanna alla restituzione di quanto già versato.

Orbene, spiega in proposito la Corte Suprema, il danno derivante da eventuali omissioni del professionista, è in tanto ravvisabile in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza l’omissione, il risultato sperato dal cliente sarebbe stato conseguito, secondo un’indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se – come nel caso de quo – adeguatamente motivata.

Va dimostrata la difesa alternativa

Pertanto – concludono gli ermellini con sentenza n. 7309 del 22 marzo 2017 – non può trovare accoglimento né la domanda di exceptio inadempleti contractus né tanto meno quella riconvenzionale di restituzione del compenso corrisposto, avendo il gallerista omesso di dimostrare con esattezza, quali strumenti avrebbe dovuto mettere in campo il difensore (e non ha invece impiegato) onde ottenere un esito favorevole del giudizio.

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