Negato il rimborso dell’Iva su operazioni finanziarie e bancarie effettuate da soggetti non residenti

Pubblicato il 20 luglio 2010

La Commissione europea ha presentato ricorso alla Corte di giustizia Ue, chiedendo di pronunciarsi in merito al diniego di recupero dell'Iva assolta a monte da soggetti passivi non residenti nel territorio comunitario a fronte di operazioni di carattere bancario e finanziario. Per la Commissione Ue, due Stati membri (Regno Unito e Irlanda) non riconoscendo la possibilità di rimborso sono venuti meno agli obblighi sanciti negli articoli 169-171 della direttiva 2006/112/CE, proprio sulle modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a non residenti.

Si ricorda, a tal proposito, che l’articolo 170 della direttiva del Consiglio europeo stabilisce che il soggetto passivo che non risiede nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi ha diritto al rimborso dell'Iva assolta su tali beni e servizi nell'ipotesi in cui le operazioni di riferimento siano quelle di cui all'articolo 169 o per le quali l'imposta è dovuta in unica soluzione dal soggetto acquirente o dal soggetto destinatario. L’articolo 169, a sua volta, contiene un'ulteriore elencazione di operazioni la cui effettuazione dà diritto alla detrazione dell'Iva.

Più volte la Commissione era intervenuta invitando il Regno Unito a modificare la propria normativa nazionale, al fine di tener conto delle indicazioni della Commissione stessa. Di fronte alla mancata reazione del Regno Unito, la Commissione ha deciso di adire sulla questione i giudici della Corte di giustizia europea.

I giudici europei sono stati chiamati a decidere sull'applicabilità o meno degli articoli 168-171 della direttiva Iva, nonché dell'articolo 2, n.1, della tredicesima direttiva Iva, a quegli operatori stabiliti fuori del territorio comunitario. La Corte ribadisce l’importanza del principio di certezza del diritto, secondo cui una normativa, quella comunitaria nel caso specifico, deve essere tale da consentire alle parti in causa di conoscere precisamente la portata della norma e gli obblighi che impone. Per tali ragioni, non potendosi non tener conto delle disposizioni contenute nell'articolo 2, n.1, della tredicesima direttiva - nel senso di ampliare gli obblighi previsti nei confronti degli Stati membri – la Corte ha ribadito il diniego al rimborso dell'Iva su talune operazioni, finanziarie e bancarie, effettuate da soggetti non residenti nel territorio comunitario.

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