Navigator: rimborso per spostamenti non rientra nella trasferta

Pubblicato il 16 novembre 2022

L’Amministrazione finanziaria ha precisato il trattamento fiscale ai fini Irpef delle somme a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico di navigator.

La richiesta è stata inoltrata, appunto, dai navigator, ossia coloro che svolgono attività di assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l’impiego per facilitare l’incontro tra i beneficiari del programma del Reddito di cittadinanza e i datori di lavoro.

Gli istanti hanno stipulato un contratto di collaborazione (senza vincolo di subordinazione) con una società di servizi; per svolgere l’incarico percepiscono, oltre al compenso, anche una somma di 300 euro lordi mensili onnicomprensivi a titolo di rimborso forfetario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico, quali le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna dei dispositivi presso i punti designati in ambito regionale.

Si chiede se tale rimborso rientri tra le indennità percepite per le trasferte di cui all’articolo 51, comma 5, Tuir.

Rimborso ai navigator, non è trasferta

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 67 del 15 novembre 2022, ricorda che anche i compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa sono determinati in base al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante. In base a tale principio, quindi, gli emolumenti in denaro nonché i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere, dati dal datore di lavoro ai propri dipendenti, costituiscono redditi imponibili, concorrendo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Ma esistono delle deroghe per le quali alcune “voci” del compenso non concorrono o concorrono solo in parte a determinare il reddito: tra queste vi sono anche le indennità di trasferta, che sono corrisposte quando il lavoratore, più o meno occasionalmente,
viene chiamato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro.

Analizzando il caso dei navigator, emerge che l’attività di assistenza tecnica alle Regioni viene svolta nell’intero territorio della Provincia indicata nel contratto.

In conclusione, essendo il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei navigator costituito dall’intero territorio della Provincia, gli spostamenti effettuati non possono essere qualificati come trasferte, non trattandosi dell’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro.

Ai rimborsi in parola, quindi, non è applicabile la disposizione prevista per le indennità di trasferta (all’articolo 51, comma 5, Tuir).

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