Navi e unità da diporto: comunicazioni all’anagrafe tributaria

Pubblicato il 02 agosto 2024

Con provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate e datato 31 luglio 2024, si dettagliano le procedure attraverso cui gli uffici marittimi e la sezione nautica della motorizzazione civile devono trasmettere informazioni riguardanti registrazioni e cambiamenti di proprietà o diritti su navi e imbarcazioni da diporto, come delineato nel Codice della Navigazione, nonché in merito alle dichiarazioni di armatore.

Le comunicazioni suddette sono a carico degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, sezione nautica.

L’obiettivo delle nuore regole è quello di razionalizzare e riorganizzare la raccolta dei dati relativi alle navi, ai galleggianti e alle unità da diporto in considerazione della possibilità per Agenzia delle Entrate di avvalersi del sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Comunicazione delle unità da diporto

Il provvedimento prot. 320231/2024 specifica, in merito alle unità da diporto, che l'Agenzia delle Entrate raccoglie i dati necessari direttamente attraverso l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), che è sotto la gestione del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I termini di questa raccolta dati saranno formalizzati mediante una convenzione futura. Le nuove disposizioni sostituiscono le previsioni recate dall'art. 1, punto 1.1, lett. a), del provvedimento agnziale del 30 novembre 2010, n. 165906, concernente “Comunicazioni all'anagrafe tributaria”.

Comunicazione per navi maggiori e galleggianti

Fino a quando non sarà operativa una banca dati centralizzata del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la trasmissione dei dati per le navi maggiori e i galleggianti si effettua elettronicamente.

Per inviare queste informazioni, i responsabili devono usare i servizi Entratel o Fisconline, a seconda delle loro specifiche esigenze, e devono utilizzare software di controllo forniti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. È anche possibile per questi soggetti avvalersi di intermediari autorizzati, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del DPR 322/98 per l'invio dei dati.

Termini per la trasmissione

Il provvedimento n. 320231 del 31 luglio 2024 stabilisce che:

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