La Legge di Bilancio 2017 ha previsto che a decorrere dall’1 gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro.
Tale premio non concorre alla formazione del reddito complessivo e va corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.
Con circolare del 27 febbraio 2017, l’Istituto ha, quindi, fornito le istruzioni in merito sottolineando che il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti:
residenza in Italia;
cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane);
per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE.
La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del SSN, attestante la data presunta del parto.
In caso di adozione/o affidamento preadottivo occorre allegare alla domanda il provvedimento giudiziario o indicare gli elementi che consentano all’INPS il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.
La circolare INPS n. 39 del 27 febbraio 2017, specifica che le istruzioni per le modalità di presentazione delle domande telematiche saranno fornite con successivo messaggio.
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