Mutuo consenso allo scioglimento del rapporto desumibile solo con la prova di una chiara e comune volontà

Pubblicato il 03 aprile 2012 I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 5240 del 2 aprile 2012, hanno ribaltato la decisione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto legittima l’interruzione, per mutuo consenso, di un rapporto di lavoro intercorso tra Poste italiane ed un dipendente in considerazione dell'intervenuta acquiescenza del lavoratore, il quale, oltre a non aver messo le energie lavorative a disposizione della società, “aveva accettato il Tfr senza formulare riserve”.

Secondo la Suprema corte, in particolare, il mutuo consenso alla risoluzione del contratto di lavoro può dirsi esistente solo in considerazione di una chiara e comune volontà delle parti. E nella specie, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto, l'incasso del Tfr e la mancata offerta della prestazione lavorativa erano da considerare comportamenti “non interpretabili, per assoluto difetto di concludenza”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Marittimi imbarcati - Verbale di accordo dell'11/7/2024

04/12/2024

Marittimi imbarcati. Rinnovo

04/12/2024

Definita la riforma fiscale Ires: perdite, conferimenti e società di comodo

04/12/2024

Decreto Irpef-Ires definitivo. Novità fiscali per dipendenti e professionisti

04/12/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

04/12/2024

ISEE. Titoli di Stato e prodotti finanziari: cosa prevede il nuovo regolamento

04/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy