La Banca d'Italia ha diramato, sul proprio sito internet, un'istruzione di vigilanza del 30 dicembre 2008, in conseguenza dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185. Lo scopo è quello di consentire una più completa pubblicità delle condizioni dei mutui mediante una nuova documentazione informativa circa le caratteristiche dei prodotti offerti dalle banche per l'acquisto dell'abitazione principale.
Il detto art. 2, comma 5, del Dl “anti-crisi” impone, a partire dal 1° gennaio 2009, alle banche, la possibilità di stipulare contratti di mutuo a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea (Bce). Poiché, infatti, l'Euribor non è più un parametro affidabile, la legge interviene con la possibilità di ancorare i mutui al più stabile tasso Bce. L'importo della rata non dovrebbe subire cambiamenti, in quanto le banche applicheranno spread diversi a seconda che il parametro di riferimento per il calcolo della rata variabile sia l'Euribor o il tasso Bce. In ogni caso, il tasso complessivo applicato in tali contratti deve essere “in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte”.
In base alle istruzioni la Banca d'Italia prescrive anche che venga fornita alla clientela un'informativa riguardante tutte le tipologie di mutuo offerte dalla banca stessa, informativa “che agevoli le scelte del cliente verso prodotti potenzialmente più confacenti alle sue esigenze”: le banche, in particolare, dovranno indicare in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici delle varie operazioni di mutuo proposte alla clientela in modo tale da agevolare la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti. In proposito, dal 1° marzo gli istituti bancari dovranno predisporre un documento con le informazioni sui mutui offerti.
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