Mutamento giurisprudenziale come “nuovo elemento di diritto” rilevante per la riproposizione dell'indulto
Pubblicato il 14 maggio 2010
Le Sezioni unite penali di Cassazione, con sentenza n. 18288 del 13 maggio 2010, sono intervenute per risolvere la questione sollevata dalla Prima sezione penale in ordine alla portata dei “diversi elementi” di diritto rilevanti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 666 del Codice di procedura penale, ai fini dell'ammissibilità di una seconda richiesta da parte del condannato di applicazione dell'indulto, dopo il rigetto di altra precedente richiesta in tal senso.
Nella vicenda esaminata, un uomo, condannato all'estero e trasferito in Italia per l'espiazione della pena, aveva avanzato una seconda istanza di indulto alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale pronunciato dalle Sezioni unite (sentenza n. 36527 del 10/07/2008) ai sensi del quale il condono poteva essere chiesto anche in caso di sentenza di condanna straniera. Secondo la Procura detta istanza era da considerare inammissibile in quanto era basata sugli “stessi presupposti di fatto e di diritto” della prima.
Di diverso avviso i giudici del massimo consesso di Cassazione i quali hanno sancito come il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni unite rientri nel novero della nozione dei “nuovi elementi di diritto” che, come tali, rendono ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell'indulto in precedenza rigettata.