Muore il cliente: per lo spacciatore colpa da provare
Pubblicato il 04 giugno 2009
Solo il nesso di causalità tra cessione e morte e, soprattutto, se la morte è “
rimproverabile allo spacciatore”, quindi è accertata in capo allo stesso la presenza dell’elemento soggettivo della colpa, egli è da considerare colpevole. La responsabilità del pusher non è dunque automatica: non ve n’é in tutti i casi in cui la morte del consumatore risulti in concreto imprevedibile. Il principio di colpevolezza, precisa la corte di Cassazione nella pronuncia
22676 del 29 maggio, richiede infatti una forma di partecipazione psichica dell’autore, che è persino graduabile in rapporto agli interessi da tutelare: quando sono costituzionalmente rilevanti, il legislatore può ritenere sufficiente la sola colpa ma anche richiedere un grado di attenzione e un obbligo di conoscenza maggiori rispetto ai normalmente richiesti.