Anche l’appello - come il ricorso per cassazione – può essere inammissibile per difetto di specificità dei motivi nei casi in cui non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
E’ il principio enunciato dalle Sezioni unite penali di Cassazione nel testo della sentenza n. 8825 del 22 febbraio 2017.
La tesi della riferibilità della “specialità estrinseca” anche all’appello, oltre che al ricorso in sede di legittimità, si fonda – sottolinea il Supremo collegio – su solide basi letterali e sistematiche.
Inoltre, per indirizzare realmente la decisione di riforma, i motivi devono contenere, seppure in linee essenziali, ragioni idonee a confutare o sovvertire, sul piano strutturale e logico, le valutazioni del primo giudice.
E solamente attribuendo queste connotazioni al requisito di specificità dei motivi – conclude la Corte – il giudice dell’impugnazione può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori.
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