Motivazione apparente Sentenza cassata

Pubblicato il 04 luglio 2016

Mancanza di motivazione

La mancanza di motivazione riferita ad una sentenza si configura quando la motivazione medesima "manchi del tutto” ossia:

Rinvii giurisprudenziali espliciti

E la mancanza di motivazione è stata rilevata dalla Corte di cassazione con riferimento ad una sentenza di merito nel cui testo era stato fatto richiamo alla "più recente" giurisprudenza di legittimità in modo meramente assertivo, senza l'indicazione, ossia, di sentenze che avrebbero deciso nel senso specificamente ritenuto.

Sul punto, la Suprema corte ha ricordato che è pur vero che la motivazione che richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato deve ritenersi correttamente esposta dal richiamo medesimo sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem".

Tuttavia, vi deve sempre essere un esplicito riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, “sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire ad una certa decisione”.

Esplicito riferimento non rinvenibile nella vicenda in esame, in cui la Corte territoriale non aveva citato alcuna specifica sentenza, tanto meno ne erano state riportate le relative argomentazioni.

Il relativo richiamo alla "più recente" giurisprudenza di legittimità, in tale contesto, doveva ritenersi privo di ogni riscontro oggettivo.

Assenza esposizione dei fatti

Tutto ciò senza contare – ha altresì rilevato la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 11508 del 3 giugno 2016 – che, nella specie, anche la narrativa dello svolgimento del processo si presentava estremamente carente tanto da non potersi dire integrato neppure il requisito della succinta esposizione dei fatti di causa che è richiesto dal modello processuale cui ogni sentenza deve ottemperare

Una motivazione come quella esaminata, in considerazione di tali omissioni, doveva in definitiva ritenersi solo “meramente apparente” in quanto che non permetteva di comprendere le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire al risultato enunciato.

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