La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il ricorso di un avvocato, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva liquidato il suo compenso professionale, per attività di difesa in favore di un extra comunitario ammesso al gratuito patrocinio.
In particolare, la Suprema Corte ha dato atto di come, a fronte delle specifiche ed argomentate doglianze del legale di cui nel ricorso in opposizione – per contestare la qualificazione, nel decreto di liquidazione del compenso, della controversia come causa di valore indeterminabile di modesta importanza nonostante la particolare delicatezza della questione – la pronuncia di rigetto di cui all'ordinanza qui gravata, risulta fondata su motivazione totalmente assertiva (“Il valore della controversia è stato correttamente individuato dal tribunale previamente adito”), tanto da risultare apparente.
Giudizio sul compenso – conclude la Corte con sentenza n. 18755 del 23 settembre 2016 – dunque tutto da rifare, mediante rinvio al Tribunale
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