Moratoria sui mutui

Pubblicato il 08 dicembre 2009
L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori hanno raggiunto un accordo di massima grazie al quale, a partire dal 1° febbraio 2010, chi ha perso il lavoro nel corso del 2009 e chi ha subito una sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni potrà avvalersi della sospensione, per 12 mesi, delle rate del mutuo. L'Abi ha altresì acconsentito ad estendere a 180 giorni il limite massimo di ritardo nel pagamento oltre il quale la moratoria non verrà applicata. Si attende, ora, la formalizzazione dell'accordo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy