Qualora il dirigente, che ha il potere di assegnarsi le ferie in piena autonomia, non fruisca di tale diritto per propria scelta, al datore di lavoro non può imputarsi alcun inadempimento. Ciò salvo la ricorrenza di imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali.
Lo ha precisato la Corte di cassazione, con sentenza n. 23697 del 10 ottobre 2017, ribadendo il principio già sostenuto dalla corte stessa:
"il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro, non lo eserciti e non fruisca del periodo di riposo annuale, non ha diritto alla indennità sostitutiva a meno che non provi di non avere potuto fruire del riposo a causa di necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive".
Inoltre, anche per la normativa comunitaria, il periodo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
La pronuncia della Corte ha limitato quindi la monetizzazione alle ferie maturate alla sola annualità in corso; di tali ferie il dirigente avrebbe potuto godere in seguito se il rapporto non fosse stato risolto ad iniziativa del datore di lavoro.
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