Modifiche alla determinazione della base imponibile Irap. I chiarimenti di Assonime

Pubblicato il 04 agosto 2009

La circolare n. 34 di Assonime (ieri) è stata diramata con lo scopo di esaminare i recenti interventi dell’agenzia delle Entrate in materia di Irap.

Il tributo locale in vigore dal 2008 ha generato infinite discussioni, alimentando dubbi e perplessità circa la sua corretta applicazione. Di recente, l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con due documenti di prassi: la circolare n. 36/E, con cui si sono elaborate alcune modifiche alla base imponibile Irap, e, subito dopo, la circolare n. 39/E, con cui sono state rilasciate ulteriori precisazioni riguardo il principio di inerenza.

Nella circolare 39/E si è, concretamente, tenuto a ribadire che il principio di inerenza da seguire ai fini dell'applicazione dell’Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili, e che un costo che non attenga all’attività d’impresa ma alla sfera personale degli amministratori o dei soci non può essere dedotto solo perché civilisticamente è stato imputato al conto economico. Ove il contribuente nutra dubbi sul modo in cui l’inerenza di alcuni componenti negativi può essere valutata dall’Amministrazione finanziaria, potrebbe dedurre importi di ammontare non superiori a quelli determinati applicando le regole previste per la corretta applicazione delle imposte sui redditi.

Nonostante le specificazioni, Assonime ha rilevato che restano da analizzare numerosi interrogativi posti, in relazione al criterio di inerenza, dal nuovo quadro normativo introdotto dalla legge Finanziaria 2008 (L. 244/07). In particolare, l’accento viene posto sul tema della inerenza dei componenti negativi del valore della produzione rilevanti ai fini del tributo. Dato che, ai fini civilistici, sembra non esistere un vero e proprio criterio di inerenza, è possibile che secondo i principi contabili si debbano imputare a conto economico anche i componenti negativi che l’impresa sostiene nell’attività gestionale, indipendentemente dal fatto che rispondano al tradizionale concetto di inevitabilità della spesa. Cioè, secondo Assomine, si tratterà di oneri deducibili ai fini Irap, anche se non si può escludere che ciò susciterà contestazioni da parte del Fisco, in quanto la soluzione contrasta con le disposizioni normative in vigore. Per esempio, riguardo all’ammortamento dei terreni, la cui deduzione è stata negata dalla circolare 39/E, Assonime ritiene che la deduzione Irap segue le regole civilistiche. Di conseguenza, gli importi stanziati nel rispetto dei principi contabili dovrebbero essere ordinariamente deducibili dalla base imponibile del tributo regionale.

Roberta Moscioni

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