Modificate le regole per presentare le domande per l’invalidità civile

Pubblicato il 22 luglio 2009

Con la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” numero 150 del 1° luglio 2009 del decreto legge n. 78/2009, sono state introdotte importanti modifiche in materia di presentazione delle domande, e gestione del flusso di riconoscimento in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità (articolo 20). Inoltre, sono state introdotte importanti innovazioni, che hanno immediati effetti sull’operatività dell’azione amministrativa e gestionale dell’Istituto per gli aspetti legati a procedimenti giurisdizionali, nonché alla presenza dei medici legali dell’Istituto.

La portata innovativa dell’articolo 20 sta nel fatto che il legislatore oltre alle misure di innovazione e semplificazione nel processo di presentazione e riconoscimento dello stato di invalidità civile che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1 gennaio 2010, ha introdotto, con il nuovo comma 5, rilevanti modifiche al Dl n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, che sono immediatamente operative. Pertanto, l’Inps limitatamente al giudizio di primo grado è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti e, sempre a decorrere dal 1° luglio prossimo, sarà l’unico legittimato passivo nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità civile. Sono infatti, soppressi sia l’obbligo di notifica dei ricorsi per il mancato riconoscimento della prestazione agli Uffici dell’Avvocatura dello Stato, sia la disposizione che rendeva obbligatoriamente parte in causa il ministero dell’Economia. Inoltre, sempre al fine di rendere più rapido e trasparente il contenzioso, è stato previsto l’obbligo per il consulente tecnico nominato dal giudice (Ctu) di essere assistito da un medico legale dell’Istituto nel corso del giudizio.

Particolare importanza assume, così, il ruolo e la responsabilità dei medici legali dell’Istituto. Di conseguenza, dal prossimo 1° gennaio entreranno a far parte delle commissioni mediche delle Asl i sanitari dell’Inps, ai quali spetterà il compito di decidere circa il riconoscimento dei benefici. In tal modo, la frammentazione attuale delle competenze viene superata e il contenzioso passerà completamente nelle mani dell’Istituto previdenziale.

Obiettivo delle nuove misure, oltre che di assolvere ad un obbligo di presenza che, se omesso, determina una precisa responsabilità in capo ai Direttori di Sede, è quello di ridurre drasticamente la soccombenza giudiziaria del contenzioso, soprattutto in materia di invalidità civile, attraverso una efficace e coordinata assistenza dei medici legali dell’Istituto alle fasi cruciali del contenzioso giudiziario. Diventa così obbligo giuridico dell’Inps che nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, se il giudice nomina un medico come Consulente Tecnico d’Ufficio, sia garantita durante lo svolgimento delle Operazioni Peritali una effettiva difesa tecnica attraverso la presenza del medico Inps quale Consulente Tecnico di Parte.

Roberta Moscioni

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