Modello Iva 2019, adempimenti connessi e opzioni in dichiarazione

Pubblicato il 21 marzo 2019

Il 30 aprile  prossimo scadono i termini per la presentazione della dichiarazione Iva annuale, quest’anno “influenzata” anche dal nuovo obbligo della fattura elettronica tra privati che per alcune transazioni è stato, come noto, anticipato al 1° luglio del 2018.

In merito alla dichiarazione Iva, l’evoluzione normativa prevede che dal 2020 l’Amministrazione finanziaria dovrà trasmettere a tutti i contribuenti le bozze dei registri vendite e acquisti, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.

Il contribuente potrà convalidare o integrare queste bozze, direttamente o avvalendosi del professionista o del Caf, e potrà essere esonerato dalla tenuta dei registri, tranne nel caso dell’impresa minore che abbia optato nei redditi per il criterio di annotazione Iva.

Tale nuovo meccanismo non è certamente esente da problemi operativi che attengono, ad esempio, alle modalità di caricamento delle operazioni; bisogna, inoltre, considerare l’automatismo del liquidazioni, che non può essere presunto, in quanto bisogna tenere in considerazione le varia limitazioni al diritto di detrazione.

Oltre alla dichiarazione Iva, vi sono altri adempimenti durante l’anno che si incrociano con la stessa dichiarazione, come le liquidazioni trimestrali, lo spesometro (all’ultimo appuntamento) e il nuovo esterometro.

Riguardo alla fatturazione elettronica obbligatoria, questa influenzerà già la dichiarazione Iva 2019 relativamente alle fatture che sono state emesse nel 2018 per gasolio e benzina per autotrazione, per i subappalti, o anche per tutte quelle fatture elettroniche che sono state adottate, in via sperimentale, dai singoli contribuenti.

Relativamente al periodo d’imposta 2018, ai fini Iva, le situazioni da considerare nella dichiarazione Iva possono essere le seguenti:

La presenza di fatture elettroniche determina una perfetta tracciabilità del documento, sia in riferimento alla loro emissione che in riferimento alla loro ricezione. Tale tracciabilità può condizionare l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta che, a decorrere dal 24 ottobre 2018 ad opera del D.L. 119/2018, ha nuovamente cambiato le regole.

Si sottolinea in particolare che le fatture elettroniche emesse nel 2018, ricevute nel 2018 e registrate nello stesso anno, sono state detratte, per un soggetto mensile, il 16 gennaio 2019.

Al contrario, per le fatture emesse nel 2018 e ricevute nel 2019 la detrazione opererà dal mese di ricezione.

Su questo punto, in occasione di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se la fattura è ricevuta ai primi di marzo la detrazione, a differenza delle fatture 2019, sarà detraibile nel mese di aprile con riferimento a marzo e non a marzo con riferimento febbraio.

Per le fatture emesse e ricevute nel 2018, ma registrate nel 2019, la detrazione dovrà essere esercitata nell’ambito della dichiarazione Iva da presentare entro il 30 aprile 2019.

 

Le liquidazioni periodiche

Tra gli adempimenti Iva del mese di aprile, vi sono le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche (Lipe) e i modelli Intrastat.

Nel primo caso bisogna tener conto della proroga al 10 aprile 2019, disposta dal Dpcm del 27 febbraio 2019, per l’ultimo invio relativo al 2018.

I soggetti passivi Iva devono comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni Iva periodiche effettuate, a prescindere che l’imposta sia liquidata su base mensile o trimestrale. Sono esonerati i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva annuale e non devono effettuare le liquidazioni periodiche.

La comunicazione è dovuta qualora nel corso dell’anno vengano meno le condizioni di esonero.

Le scadenze da tenere in considerazione sono quindi il 10 aprile 2019 e il 31 maggio 2019 relative, rispettivamente, alle comunicazioni dell’ultimo trimestre 2018 e al primo trimestre 2019.

Gli errori o le omissioni relative alle comunicazioni delle liquidazioni riferite al 2018, possono essere regolarizzati nella prossima dichiarazione annuale Iva. Dovrà essere compilato integralmente il quadro VH, riportando anche i dati delle comunicazioni non oggetto di invio, integrazione o correzione.

Il quadro VH non deve essere compilato se i dati omessi, incompleti o errati non rientrano fra quelli che concorrono alla determinazione del credito o del debito Iva (se ad esempio non sono state indicate operazioni non imponibili Iva).

Gli errori possono anche essere sanati prima o dopo la presentazione del modello Iva 2019, presentando, rispettivamente, una nuova comunicazione delle liquidazioni in sostituzione di quella errata o una dichiarazione annuale Iva integrativa.

La correzione dei dati delle liquidazioni si perfeziona con il pagamento della sanzione, di cui all’articolo 11, comma 2-ter del Dlgs 471/97 (da 500 a 2mila euro).

Nel caso di correzione tramite la presentazione di una dichiarazione Iva integrativa, è dovuta anche la sanzione all’articolo 5 del Dlgs 471/1997 (dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza di credito). Le sanzioni naturalmente possono essere ridotte per effetto del ravvedimento operoso.

 

Gli elenchi Intrastat

Un altro adempimento, comunque più “leggero” rispetto al passato, è la presentazione dei modelli Intrastat. L’adempimento interessa i soggetti passivi Iva, che effettuano operazioni intracomunitarie (attive e/o passive).

Per gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (modello Intra 2-bis) e di servizi (modello Intra 2-quater), mantenuti solo per adempiere a finalità statistiche, è stato soppresso l’obbligo della loro presentazione con cadenza trimestrale.

Gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generici (articolo 7-ter del DPR 633/1972) sono rilevate, ai soli fini statistici, dai soggetti che in almeno uno dei quattro trimestri precedenti hanno, rispettivamente, realizzato acquisti intracomunitari di beni per un ammontare pari o superiore a 200 mila euro e ricevuto prestazioni di servizi da soggetti Ue per un ammontare pari o superiore a 100 mila euro.

Nei modelli Intra 1-bis e Intra 1-quater, invece, devono essere rilevate, rispettivamente, le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi generici.

Per le cessioni di beni, l’informazione statistica è facoltativa per i soli soggetti mensili che non hanno realizzato in nessuno dei quattro trimestri precedenti cessioni intracomunitarie di beni per un importo totale uguale o superiore a 100 mila euro. In tutti gli altri casi, l’indicazione dei dati statistici è obbligatoria.

Le scadenze da tenere in considerazione sono il 25 marzo 2019 e il 26 aprile 2019 relative ai modelli presentati, rispettivamente, con periodicità mensile e trimestrale.

 

Compensazioni e visto di conformità

Le compensazioni verticali o interne del credito Iva (Iva da Iva in liquidazione periodica) sono sempre possibili per qualunque importo (anche superiore a 700mila euro), indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione Iva e dall’apposizione del relativo visto di conformità.

Le compensazioni del credito Iva annuale o trimestrale nel modello F24 sono libere, anche per importi superiori a 700mila euro, per pagare l’Iva periodica, in acconto o a saldo, in quanto queste esposizioni in F24 configurano, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione Iva da Iva in liquidazione periodica.

L’irrilevanza ai fini del limite previsto dei 5mila euro, però, vale solo per il pagamento di debiti Iva, relativi a periodi successivi rispetto a quello di maturazione del credito.

Rileva per il raggiungimento dei limiti di compensabilità di 5mila euro annui, l’utilizzo del credito relativo al primo trimestre (previa presentazione del modello TR trimestrale, con visto di conformità) per compensare il debito Iva annuale dell’anno precedente. Non concorre, invece, a determinare il limite dei 5mila euro, l’utilizzo in F24 del credito annuale, ad esempio relativo al 2017, per il pagamento del saldo annuale relativo all’anno successivo.

Il credito annuale Iva può essere compensato in F24 per pagare imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi enti impositori, per un importo pari o inferiore a 5mila euro annui (compensazione orizzontale), già dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il credito stesso è maturato.

 

NB! - Si ricorda che dal 24 aprile 2017, per qualunque compensazione (orizzontale o verticale, anche parziale, cioè con saldo dell’F24 diverso da zero), i titolari di partita Iva devono obbligatoriamente utilizzare i servizi telematici delle Entrate, direttamente, con i servizi F24 web o F24 online dei canali telematici Fisconline o Entratel, ovvero tramite un intermediario, con il servizio F24 cumulativo di Entratel.

 

Dal 24 aprile 2017, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva annuale hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità nella relativa dichiarazione Iva o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo, non più per importi superiori a 15mila euro annui (limite in vigore dal 2010 al 23 aprile 2017), ma per importi superiori a 5mila euro annui.

Il limite di 5mila euro è riferito all’anno di maturazione del credito (stesso codice tributo e anno) e non all’anno solare di utilizzo in compensazione. Il limite di 5mila euro si riferisce all’importo del credito utilizzato complessivamente in compensazione e non all’ammontare utilizzato in ogni singola compensazione nel modello F24.

 

Credito dell’anno precedente

Fino al giorno precedente all’invio del modello Iva annuale 2019, si possono continuare a compensare in F24 con debiti non Iva (e con il solo limite dei 700mila euro), il credito Iva 2017 o le eccedenze dei primi tre trimestri 2018, per i quali sono state presentate con visto di conformità rispettivamente la dichiarazione Iva 2018 e le relative istanze trimestrali.

Il termine entro il quale è possibile compensare i crediti risultanti dalle dichiarazioni coincide con quello di presentazione della dichiarazione successiva.

Nel modello Iva 2019, i crediti residui, non compensati in F24, saranno riportati nel rigo VL9 generando il credito Iva 2018, per la cui compensazione oltre i 5mila euro serve il visto.

 

Blocco per i ruoli oltre 1.500 euro

Oltre al visto di conformità, necessario per compensare un importo del credito Iva annuale superiore a 5mila euro annui, va prestata attenzione anche ad altri limiti che possono incidere sulle compensazioni in F24.

La compensazione, ad esempio, è vietata con ruoli scaduti superiori a 1.500 euro e, inoltre, si devono considerare le compensazioni (anche non Iva) dell’anno 2019, le quali non possono superare i 700mila euro.

Dal 1° gennaio 2011, la compensazione di crediti relativi alle imposte erariali, in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Vanno considerati solo i ruoli per i quali è scaduto il termine di pagamento, cioè quelli per i quali, al momento della compensazione in F24, sono già trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, non rilevano i ruoli rateizzati dall’Agente della riscossione.

 

Il limite dei 700mila euro

Il limite di 700mila euro riguarda tutte le compensazioni (di tutti i crediti, ad esempio, Iva, Ires e contributi) materialmente effettuate nell’anno solare, indipendentemente dall’annualità cui si riferisce il credito utilizzato.

Anche se si riferiscono a periodi d’imposta diversi, concorrono al calcolo dei 700mila euro. Secondo le istruzioni al rigo TD7 del modello TR, l’ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 partecipa al calcolo del limite annuo di 700mila euro. Non concorre al calcolo, invece, l’importo del credito trimestrale richiesto a rimborso nel modello TR.

 

Integrativa a favore entro il 29 luglio per rimediare all’invio senza visto

Per rilasciare il visto di conformità, necessario per compensare in F24 l’Iva a credito del 2018, per importi superiori a 5mila euro annui, il professionista, solitamente, deve verificare tutte le fatture con Iva detraibile superiore al 10% dell’ammontare complessivo dell’Iva detratta nell’anno.

Deve anche verificare l’eventuale credito proveniente dall’eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso, né utilizzata in compensazione, tramite il controllo dell’esposizione dello stesso nella dichiarazione presentata.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 57 del 23 dicembre 2009, ha previsto una serie di controlli e si segnala anche la check-list predisposta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il 13 gennaio 2010.

I controlli vanno effettuati anche se il visto di conformità viene inserito in un’integrativa a favore, inviata per correggere, una dichiarazione precedente inviata senza visto.

Dal 24 ottobre 2016, possono essere inviate le dichiarazioni Iva integrative a favore entro il 31 dicembre del quinto anno (quarto anno per i periodi fino al 2015) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, quindi, anche oltre il termine per l’invio del modello relativo all’anno successivo.

L’integrativa Iva 2018, relativa al 2017, a favore, può essere presentata entro il 31 dicembre 2023.

 

NB! - Va ricordato che l’aumento da 5 a 6 anni del periodo per l’accertamento, a cui è collegato il periodo potenziale di invio delle integrative, ha effetto solo per gli avvisi di accertamento relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

 

Se ci si è dimenticati di detrarre un importo di Iva, si può correggere il modello Iva 2015 (relativo al 2014) entro la fine del 2019, il modello Iva 2016 (relativo al 2015) entro la fine del 2020 e il modello Iva 2017 (relativo al 2016) entro la fine del 2022.

 

Correttiva nei termini

Se il contribuente ha presentato il modello annuale Iva 2019 senza visto di conformità (intendendo, in tal modo utilizzare il credito in compensazione non oltre il limite dei 5mila euro), può modificare la propria scelta, presentando la correttiva nei termini, entro il 30 aprile 2019, senza applicazione di sanzioni, ovvero l’integrativa a favore, completa di visto, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, quindi, entro il 29 luglio 2019. E’ possibile modificare la scelta effettuata in dichiarazione relativa al credito chiesto a rimborso, presentando un’integrativa, sempre entro i 90 giorni successivi al 30 aprile 2019. Ovviamente se la nuova scelta rende necessaria l’apposizione del visto di conformità (si passa da una richiesta di rimborso di 20mila euro ad una richiesta di compensazione di pari importo), nella dichiarazione integrativa deve essere apposto il visto di conformità.

Se, invece, non viene modificata la scelta del contribuente in relazione al rimborso, ma viene corretta solo la mancata o non regolare apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, il contribuente può correggere l’omissione o l’errore mediante presentazione di una dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni.

 

Il gruppo Iva

Nella dichiarazione Iva, il quadro VX evidenzia i dati dell’imposta da versare o dell’eccedenza a credito ed esprime altresì la scelta del contribuente per il rimborso o per il riporto del credito in detrazione o in compensazione. La sua compilazione è strettamente correlata a quella del quadro VL in cui si compendia la liquidazione dell’imposta.

La principale novità del modello Iva 2019 con riferimento al quadro VX, è rappresentata dalla comparsa del campo 2 nel rigo VX2.

A seguito dell’introduzione della disciplina del Gruppo Iva, per i soggetti che hanno partecipato alla costituzione del gruppo a partire dal 1°gennaio 2019, il modello dichiarativo in scadenza ad aprile rappresenta l’ultima dichiarazione “autonoma”.

Nel sopra citato campo 2 del rigo VX2, va indicata la quota parte dell’eccedenza d’imposta che viene trasferita al gruppo e che è pari all’ammontare dei versamenti eseguiti nell’anno precedente (2018). L’eventuale residuo credito (già compreso nel campo 1 del rigo VX2), che rimane nella disponibilità del soggetto passivo partecipante al gruppo, andrà poi suddiviso nei righi VX4, VX5 e VX6.

La compilazione del quadro VX è “consequenziale” a quella del quadro VL. In caso di eccedenza a credito, si è visto che l’importo del rigo VL39 è evidenziato nel rigo VX2, campo 1. Qualora sia stato compilato anche il rigo VL40, per effetto del versamento di somme a seguito di richieste portate da atti di recupero di crediti (esistenti) indebitamente compensati, l’importo da indicare nel rigo VX2 (campo 1) deve tener conto anche di tale ammontare, il quale, in sostanza, viene “rigenerato” con la dichiarazione come credito 2018. In pratica, si riporta la somma dei righi VL39 e VL40.

 

Rettifica della detrazione con il passaggio al forfettario

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato il regime forfettario, prevedendo l’innalzamento della soglia per accedere e una drastica riduzione dei requisiti di accesso.

Tale regime non prevede l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, dunque la dichiarazione Iva 2019, relativa all’anno 2018, sarà l’ultima per tutti coloro i quali, in possesso dei requisiti, decidono di transitare nel regime forfettario a partire dal 2019.

Per accedere al regime è necessario non aver conseguito nell’anno compensi o ricavi superiori a 65mila e non trovarsi in una delle specifiche cause di esclusione previste dal comma 57 della legge 190/2014.

I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esclusi dal campo di applicazione dell’Iva, essi, infatti, hanno solo l’obbligo di:

I contribuenti in regime forfettario non sono soggetti all’obbligo di emissione della fattura elettronica, ma la ricevono dai loto fornitori.

Coloro che transitano nel forfettario dal 2019 non devono esercitare una specifica opzione, si dovrà tuttavia barrare la casella nel rigo 14 del quadro VA del modello Iva 2019, relativo alle informazioni dell’attività per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale precedente all’applicazione del regime forfettario stesso.

Nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è stata applicata l’Iva nei modi ordinari, si deve tener conto dell’imposta relativa alle operazioni ad esigibilità differita (articolo 6, comma 5, del DPR 633 del 1972), ossia delle operazioni per le quali, generalmente, l’esigibilità dell’imposta si realizza al momento del pagamento del corrispettivo.

Nella medesima dichiarazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa alle operazioni di acquisto effettuate da chi applica il regime di Iva per cassa e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Tali operazioni devono essere indicate nei righi corrispondenti alle aliquote applicate e, nel caso in cui abbiano concorso a determinare il volume d’affari di anni precedenti, il relativo imponibile deve essere compreso nel rigo VE39.

 

Rettifica della detrazione

Passando al regime forfettario vi sarà anche la rettifica della detrazione, se variano le condizioni che hanno originariamente determinato la detrazione dell’Iva sugli acquisti di beni o servizi.

La rettifica va eseguita con riferimento ai beni immobili, se non sono trascorsi più di nove anni oltre a quello dell’entrata in funzione, e ai beni mobili, se non sono trascorsi 4 anni oltre a quello della loro entrata in funzione.

Qualora l’Iva non sia stata detratta a monte oppure sia trascorso il periodo di osservazione fiscale, non si rende necessaria alcuna rettifica.

L’ammontare di Iva eventualmente dovuta va indicata nel rigo VF70 del modello di dichiarazione Iva 2019 e versata in sede di liquidazione.

Se dalla dichiarazione risulta una eccedenza detraibile, vi è la possibilità di chiederla a rimborso o utilizzarla in compensazione.

 

Opzione per l’ordinario

L’opzione per un regime diverso da quello naturale ha generalmente un vincolo di permanenza, ovvero si è vincolati all’applicazione di quel regime per un determinato periodo (solitamente pari a tre anni).

Solitamente per passare da un regime ad un altro, i contribuenti devono verificare se è trascorso o meno tale vincolo di permanenza, anche se va ricordato che l’articolo 1 del DPR 442/1997 consente di modificare la scelta effettuata senza il rispetto di tale vincolo, nell’ipotesi di modifiche normative rilevanti.

Tali modifiche rilevanti si riscontrano nel regime forfettario, pertanto, come previsto dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è possibile venire meno alle opzioni esercitate e applicare il regime stesso. Anche l’Agenzia delle Entrate ha confermato tale assunto in occasione di Telefisco 2019.

In caso di opzione per il regime ordinario, questa avviene tramite comportamento concludente, ma deve in ogni caso essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata.

Nel modello Iva 2019, i contribuenti che, essendo in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfettario, hanno optato, nell’anno 2018, per la determinazione dell’Iva e dei redditi nei modi ordinari devono barrare la casella 1 del rigo VO33.

Coloro che decidono di optare per il regime ordinario a partire dall’anno 2019 e che, quindi, fino al 2018, si sono avvalsi del regime forfettario, dovranno comunicare la scelta nella dichiarazione Iva dell’anno 2019 che presenteranno nell’anno 2020.

L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2mila euro.

 

Trasmissione dell’ultimo spesometro

Nel mese di aprile, dopo l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria, vi sarà l’ultimo appuntamento con lo spesometro, con la trasmissione dei dati delle fatture relative al terzo e quarto trimestre del 2018.

I contribuenti obbligati dovranno, per l’ultima volta, comunicare alle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute, così come previsto all’articolo 21 del Dl 78/2011, abrogato dalla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Entro il 30 aprile, i soggetti passivi Iva devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tutte le fatture rilevanti ai fini Iva, a partire dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2018, emesse nel periodo di riferimento, ovvero ricevute e registrate nello stesso periodo, e le variazioni relative. Le operazioni attive e passive, che non devono essere documentate da fatture, ma ad esempio da scontrino o ricevuta fiscale, scheda carburante, non vanno indicate.

I dati da inviare per ogni singolo documento, in forma analitica, sono: quelli identificativi del cedente/prestatore o del cessionario/committente, la data del documento e di registrazione (quest’ultima per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta, infine la tipologia di operazione.

Vi è anche la possibilità di comunicare i dati del documento riepilogativo, anziché quelli di ciascuna fattura, se le fatture di importo inferiore a 300 euro sono state registrate con un unico documento riepilogativo. In questo caso, è facoltà del mittente indicare solo la partita Iva ovvero il codice fiscale dei soggetti coinvolti nelle operazioni, la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota e l’imposta, nonché la tipologia dell’operazione. Si ricorda che in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni.

Quadro Normativo

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2019

D.P.R. n.633 del 26 ottobre 1972

Circolare Agenzia delle Entrate n. 32 del 30 dicembre 2014

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017

D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

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