Gli atti di autorità giudiziaria sono soggetti ad imposta di registro ex art. 37 TUR, calcolata anche sugli atti enunciati nel provvedimento e non registrati, ai sensi del precedente art. 22 del medesimo Testo Unico.
Il decreto legislativo n. 241/1997, all'articolo 17 introduce il sistema del versamento unificato con modello F24 delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali (comma 2 dello stesso articolo 17).
Il Legislatore ha, ancora con il decreto legislativo n. 241/1997, stabilito che il sistema del versamento unificato possa essere esteso ad altre entrate, individuate con apposito decreto ministeriale. In applicazione di ciò, un decreto ministeriale dell'8 novembre 2011 (Economia e Finanze) ha esteso il sistema del versamento unificato, tra l’altro, a:
Quel decreto ha, poi, previsto che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni siano definiti con provvedimento delle Entrate.
Poichè, è scritto nel provvedimento agenziale n. 143035/2018 del 9 luglio 2018, in un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione del sistema e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi, l’impiego del modello viene esteso alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate.
Con ciò, attesa l’esigenza dei contribuenti e degli operatori di adeguarsi alle nuove modalità di pagamento, la decorrenza del passaggio al modello F24 è stabilita per il versamento delle imposte liquidate relative agli atti dell’autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018. Per gli atti emessi prima di tale data, i versamenti delle relative imposte saranno effettuati con il modello di versamento F23.
Sono, in ogni caso, considerati validi fino al 31 dicembre 2018 i versamenti effettuati sia con modello F23 sia con modello F24.
Infine, i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate sono effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento allegato o indicato nell’atto stesso.
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