A breve la scadenza dei termini per la presentazione del Modello EAS da parte degli enti associativi - ai fini dell’esenzione dall’imponibilità fiscale prevista per le associazioni del mondo no profit - per rendere note le variazioni intervenute nel corso del 2018, per le quali è obbligatoria la relativa comunicazione.
Il Modello deve essere presentato entro il 1° aprile 2019.
Si ricorda che il "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi" è stato introdotto con l’articolo 30 del Dl n. 185/2008, per tutti gli enti non commerciali di natura associativa, quale condizione essenziale per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 148 Tuir e 4 del DPR 633/72, a patto che l’ente sia realmente non commerciale e lo possa dimostrare nel concreto, realizzando quanto previsto nelle clausole del proprio statuto, che deve obbligatoriamente contenere le disposizioni indicate nel comma 8 dell’art. 148 del Tuir.
Il Modello EAS deve essere presentato nelle seguenti ipotesi:
entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente;
entro il 31 marzo dell’anno successivo nel caso siano intervenute variazioni dei dati precedentemente comunicati all’Agenzia delle Entrate;
entro 60 giorni dalla data di perdita dei requisiti previsti dalle disposizioni tributarie per godere dei benefici fiscali.
Pertanto, per le variazioni dei dati precedentemente comunicati, che sono intervenute nel corso del 2018, il termine ultimo di presentazione del suddetto modello è il 31 marzo. Cadendo di domenica, il termine slitta a lunedì 1° aprile 2019.
Non tutte le variazioni vanno comunicate. Bisogna distinguere tra due tipologie di modifiche:
quelle “fisiologiche” per le quali non si è tenuti alla ripresentazione del modello EAS;
tutte le altre che devono essere comunicate all’Amministrazione finanziaria.
La presentazione di un nuovo Modello EAS non è obbligatoria nei seguenti casi:
si è verificata esclusivamente una variazione dei dati contenuti in alcuni punti della sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”;
sono intervenute variazioni dei dati riportati nella sezione “Dati relativi all’ente”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell’ente non commerciale, e nella sezione “Rappresentante legale”, ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell’ente.
Il Modello EAS va inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, completo di tutti i dati richiesti compresi quelli che non hanno subìto variazioni.
Nel caso in cui ci si avvalga di un intermediario abilitato, l’incaricato rilascia al contribuente:
un esemplare del modello trasmesso;
una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.
E' possibile utilizzare il software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, chiamato “Modello EAS”.
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