Modello EAS: i dati rilevanti ai fini fiscali

Pubblicato il 26 marzo 2015
La comunicazione entro il 31 marzo

Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, gli enti associativi devono, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria, trasmettere all'Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche che sono intervenute nel corso degli anni (1) (nello specifico nel 2014).

Tali enti dovranno presentare entro il prossimo 31 marzo il Modello EAS.

In generale il modello EAS va presentato all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’associazione, ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche intervenute nell’anno precedente. In caso di mancata trasmissione, l’associazione può procedere al ravvedimento, entro il termine della prima dichiarazione utile.

Il Modello EAS (2) è un modello di comunicazione di dati rilevanti ai fini fiscali, che può essere inviato, direttamente dal contribuente tramite Fisconline o Entratel oppure tramite gli intermediari abilitati.

Se vi è stata una modifica dei dati eventualmente comunicati in precedenza, la scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

Osserva - Se vengono meno i requisiti che qualificano l'ente associativo (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008), il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

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(1)
Per effettuare gli opportuni controlli fiscali, l’art. 30, del D.L. n. 185/2008 ha introdotto per gli enti di tipo associativo, in possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per avvalersi delle disposizioni di favore previste dall’art. 148 TUIR e dall’art. 4, D.P.R.n. 633/1972, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
(2) Il modello è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009 e può essere scaricato gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.


UNO STRUMENTO ANTIELUSIVO

La legge tutela sotto il profilo fiscale le “vere” forme associazionistiche contrastando invece l'uso distorto di tali modelli. In tale direzione opera il modello EAS in qualità di strumento antielusivo, che consente all'Amministrazione Finanziaria di acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo delle associazioni e dei soggetti ad esso assimilati, in particolare sotto il profilo fiscale.

Le disposizioni fiscali agevolative, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA, sono subordinate alle seguenti condizioni:
  • possesso dei requisiti previsti dalla normativa tributaria;
  • comunicazione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
La norma ha finalità esclusivamente fiscali e risponde alle esigenze di controllo che l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare anche attraverso l’acquisizione di informazioni necessarie a garantire che i regimi fiscali agevolativi siano volti ad incentivare l'associazionismo e non costituiscano invece uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute.

CHI PRESENTA IL MODELLO


Presentano il modello EAS sia gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, il 29 novembre 2008, sia quelli che si sono costituiti successivamente a tale data.

Non deve essere presentato dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266), che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto MEF del 25 maggio 1995.

Il modello è trasmesso anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Gli enti che devono compilare e trasmettere il modello EAS sono: Tra chi non deve inviare il modello EAS distinguiamo gli Enti associativi che sono: Sono esonerati dalla comunicazione dei dati: Associazioni sportive dilettantistiche

Relativamente alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), queste devono tramettere il modello EAS se oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI effettuano: Non devono inviare il modello EAS inoltre: --------------
(3) La Circolare n. 12/E del 09/04/2009 ha chiarito che le associazioni pro-loco che non hanno optato per la Legge 398/1991, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello.


PRESENTAZIONE DEL MODELLO (Modalità operative)

Il modello EAS deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica, con due alternative:
Ricorda - L'intermediario deve rilasciare al contribuente, al momento del ricevimento del modello EAS o della presa in carico della sua compilazione, l'impegno alla trasmissione telematica del modello in oggetto, redatto in forma libera, datato e sottoscritto dall'intermediario stesso. La data di tale impegno con la sottoscrizione dell'intermediario e l'indicazione del suo codice fiscale devono essere riportati nello specifico riquadro “impegno alla presentazione telematica”.

Termini di Invio
Nuova costituzione Entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Variazione dei dati forniti in un modello EAS in precedenza inviato Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati.
Perdita dei requisiti previsti dalla norma tributaria Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, compilando l'apposita sezione.

Variazioni che non si devono comunicare
(4)

Nella ipotesi di variazione di dati rispetto ad un modello EAS precedente inviato, non costituisce modifica da comunicare la variazione di aspetti quantitativi relativi: In caso di rinvio successivo del modello bisogna comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte, quindi vanno inseriti nel modello tutti i dati richiesti anche quelli che non sono variati.

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(4) Non è inoltre necessario presentare un nuovo modello EAS se le variazioni riguardano i Dati relativi all'ente o relativi al Rappresentante legale.


REMISSIONE IN BONIS

Nell'ipotesi di omessa o tardiva presentazione del modello EAS, questa è sanabile con la remissione in bonis (Risoluzionen. 110/E del12.12.2012).

Le operazioni da compiere sono: Come anno di riferimento va indicato l'anno per il quale si effettua il versamento.

Il D.L.16/2012 (“Disposizioni in materia di semplificazioni tributarie”) non preclude l’accesso ai regimi fiscali opzionali subordinati all’obbligo di una comunicazione preventiva (o altro adempimento formale) non eseguito tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente: Se l’adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini IVA, il termine da considerare è quello “di presentazione della prima dichiarazione IVA con scadenza successiva al termine previsto per effettuare la comunicazione”.

PERDITA DEI REQUISITI

Nel caso in cui l’ente non sia più in possesso dei requisiti qualificanti, previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185 del 2008, si dovrà barrare la relativa casella, avendo cura di inserire la relativa data di decorrenza (giorno, mese ed anno).

SEMPLIFICAZIONI NELLA COMUNICAZIONE (5)

Il modello EAS è composto da un riquadro contenente i dati identificativi dell’ente, del rappresentante legale, e da un successivo riquadro recante i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Tutti gli enti non commerciali associativi (compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi) sono tenuti in via generale alla compilazione del modello EAS in ogni sua parte ove si avvalgano delle agevolazioni previste.

La ratio della disposizione dell’articolo 30 del D.L. 185/2008 (che risponde all’esigenza di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti per modo che l’azione di controllo fiscale possa escludere quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati) e anche ragioni di semplificazione degli adempimenti, evidenziano l’opportunità, quando i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un’Amministrazione Pubblica, di evitare una duplicazione di comunicazione di tali dati e notizie, anche in conformità con quanto disposto dallo Statuto del Contribuente (articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212), secondo cui “al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”.

Le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore e in particolare: fermo restando l’onere generalizzato per tutti gli enti associativi di effettuare la comunicazione attraverso il modello EAS, possono assolvere tale adempimento compilando: L’Agenzia delle Entrate potrà acquisire ulteriori dati desumibili dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte, secondo modalità che sono definite con gli organi depositari dei registri stessi nonché con l’Agenzia per le ONLUS.

L'Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia per le ONLUS e sentito il Forum del terzo settore, può inoltrare anche specifiche richieste alle singole associazioni o alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.

Analogamente alle associazioni sopra elencate, possono assolvere l’onere della comunicazione in modalità “semplificata” i seguenti soggetti:
Anche nei confronti di tali soggetti, se i dati in possesso dell’Amministrazione di riferimento non siano sufficienti ai fini del controllo fiscale, l’Agenzia delle Entrate potrà attivarsi presso gli enti interessati inoltrando specifiche richieste, anche attraverso le strutture centrali di riferimento.

Compilazione della comunicazione “semplificata”


La modalità di compilazione “semplificata” è prevista dalla circolare n. 45/E del 29.10.2009, che prevede quanto segue. Nella sezioneDichiarazioni del Rappresentante legale -----------
(5) Circolare n. 45/E del 29/10/2009.


ATTIVITÀ COMMERCIALE MARGINALE (agevolazioni tributarie)

La qualifica di organizzazioni di volontariato (Legge 266/1991) necessita dell’iscrizione nei Registri che le Regioni e le Provincie autonome hanno istituito, in applicazione della Legge quadro.
Dal punto di vista fiscale, viene operata una distinzione: La funzione solidaristica

La caratteristica principale delle organizzazioni di volontariato è la funzione solidaristica, che si esplica nell'azione dell'ente rivolta alla collettività attraverso l’intervento di volontari che prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione.

Attività “marginali” (D.M. 25 maggio 1995)
Vendita occasionale Iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o campagne di sensibilizzazione pubblica per finalità istituzionali.
Vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito Attività marginali anche quelle di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito che vengano realizzate al fine di sovvenzionare le opere dell’organizzazione di volontariato.
Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari Attività marginale se avviene senza alcun intermediario.
Somministrazione di alimenti e bevande In occasione di manifestazioni, celebrazioni a carattere occasionale (non serve l’iscrizione al Rec ma è obbligatoria la partecipazione a un corso di formazione per la manipolazione di cibi e bevande).
Prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali Attività che devono avvenire senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti o di insegne elettriche.

La Legge quadro risale al 1991 e non ha ancora subito modifiche e/o aggiornamenti. Tuttavia, l'obbligo di trasmettere il modello EAS è stata una novità (fiscale) che ha indirettamente interessato le organizzazioni di volontariato, disciplinate dalla legge 266/1991.


Non sono, dunque, tenute ad effettuare la comunicazione del modello EAS le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 e sopra individuate.

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 10 del Dlgs 460/1997 (norma introdotta dall’articolo 30 del D.L. 185/2008), infatti, le ODV che svolgono attività commerciale e produttive marginali possono essere considerate automaticamente anche Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e godere di tutti i benefici connessi a questo status.

Di conseguenza, solo le ODV che rispettano il requisito (e sono Onlus “di diritto”) sono escluse dall’obbligo di trasmettere il modello EAS all’Agenzia delle Entrate.

Quadro Normativo
D.P.R. n. 633/1972 art. 4
Legge n. 266/1991
Legge n. 398/1991
D.M. 25 maggio 1995
D.P.R. n. 917/1986 (Tuir), art. 148
D.L. n. 185 del 2008, art. 30
D.lgs n. 460/1997, art. 10
Legge n. 212/2000
Provvedimento Agenzia Entrate 2 settembre 2009
Circolare Agenzia Entrate n. 12 del 09.04.2009
Circolare Agenzia Entrate n. 45 del 29.10.2009
Risoluzione Agenzia Entrate n. 110 del 12.12.2012
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