Modello EAS: i dati rilevanti ai fini fiscali
Pubblicato il 26 marzo 2015
La
comunicazione entro il 31 marzo
Per poter
usufruire delle agevolazioni
fiscali ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, gli enti
associativi
devono, oltre al possesso dei requisiti previsti dalla normativa
tributaria, trasmettere
all'Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche
che sono intervenute
nel corso degli anni (1) (nello
specifico nel 2014).
Tali
enti dovranno presentare entro il prossimo 31 marzo il Modello EAS.
In generale il
modello EAS va presentato
all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro
60 giorni
dalla costituzione dell’associazione, ovvero entro il 31 marzo
dell’anno
successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche
intervenute
nell’anno precedente. In caso di
mancata trasmissione, l’associazione può procedere al ravvedimento,
entro il termine della prima dichiarazione utile.
Il Modello
EAS (2) è un
modello di
comunicazione di dati rilevanti ai fini fiscali, che può essere
inviato,
direttamente dal contribuente tramite Fisconline o Entratel oppure
tramite gli
intermediari abilitati.
Se vi è
stata una modifica dei dati eventualmente comunicati in precedenza, la
scadenza
è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui
si è verificata la
variazione.
Osserva - Se vengono
meno i requisiti che qualificano l'ente associativo (previsti
dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n. 185/2008), il modello va ripresentato entro
sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita
dei requisiti”.
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(1)
Per effettuare gli opportuni
controlli fiscali, l’art. 30,
del D.L. n. 185/2008 ha introdotto per gli enti di tipo
associativo, in
possesso dei requisiti qualificanti richiesti dalle norme fiscali per
avvalersi
delle disposizioni di favore previste dall’art. 148 TUIR e dall’art. 4,
D.P.R.n. 633/1972, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati
e le
notizie rilevanti ai fini fiscali.
(2)
Il modello è stato approvato
con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2009 e può essere
scaricato gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it.
UNO
STRUMENTO ANTIELUSIVO
La
legge
tutela sotto il profilo fiscale le “vere” forme associazionistiche
contrastando
invece l'uso distorto di tali modelli. In tale
direzione opera il
modello EAS in qualità di strumento antielusivo,
che consente
all'Amministrazione Finanziaria di acquisire una
più ampia informazione
e conoscenza del mondo delle associazioni e dei soggetti ad esso
assimilati, in
particolare sotto il profilo fiscale.
Le
disposizioni fiscali agevolative, rilevanti ai fini delle imposte sui
redditi e ai fini IVA, sono subordinate alle seguenti condizioni:
- possesso dei
requisiti previsti dalla normativa tributaria;
- comunicazione
dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
La
norma ha finalità esclusivamente fiscali e risponde alle esigenze di
controllo che l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare anche attraverso
l’acquisizione di informazioni necessarie a garantire che i regimi
fiscali agevolativi siano volti ad incentivare l'associazionismo e non
costituiscano invece uno strumento per eludere il pagamento delle
imposte dovute. |
CHI
PRESENTA IL MODELLO
Presentano
il modello EAS sia gli enti già costituiti alla data di entrata in
vigore del
D.L. n. 185 del 2008, il 29 novembre 2008, sia
quelli che si sono
costituiti successivamente a tale data.
Non
deve
essere presentato dalle organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri
regionali (articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266), che non
svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali
individuate
con decreto MEF del 25 maggio 1995.
Il
modello è trasmesso anche dalle società sportive
dilettantistiche di cui
all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Gli
enti che devono compilare e
trasmettere il modello EAS sono:
- le
associazioni private, senza personalità giuridica,
che svolgono solo attività istituzionale ricevendo
quote associative dai loro soci;
- gli
enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che
svolgono attività commerciale.
Tra chi
non
deve inviare il modello EAS distinguiamo gli Enti associativi che sono:
- esonerati per espressa
previsione normativa (art. 30, D.L. 185/2008);
- esclusi per mancanza
dei presupposti di legge.
Sono esonerati
dalla
comunicazione dei dati:
- gli
enti associativi dilettantistici iscritti nel
registro del Coni che non svolgono attività
commerciale;
- le
associazioni pro-loco (3)
che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo (Legge
n. 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
- le
organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse
da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio
1995.
Associazioni
sportive dilettantistiche
Relativamente
alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD),
queste
devono tramettere il modello EAS se oltre all'attività sportiva
dilettantistica
riconosciuta dal CONI effettuano:
- cessioni
di beni (somministrazione
di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget
pubblicitari);
- prestazioni
di servizi (prestazioni
pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti
ai fini dell'IRES e dell'IVA;
- operazioni
strutturalmente commerciali.
Non
devono
inviare il modello EAS inoltre:
- gli
enti con natura non associativa;
- gli
enti di diritto pubblico;
- gli
enti destinatari di una specifica disciplina fiscale;
- gli enti
associativi commerciali;
- le ONLUS;
- le
organizzazioni non governative (riconosciute ai
sensi della L. 49/1987), le organizzazioni di volontariato (che
svolgono esclusivamente attività commerciali e produttive marginali) e
le cooperative sociali, di cui alla L. 381/1991.
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(3) La Circolare n. 12/E del 09/04/2009
ha chiarito che le
associazioni pro-loco che non hanno optato per la Legge 398/1991,
oppure che
hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000
annuali, sono
tenute a compilare ed inviare il modello.
PRESENTAZIONE
DEL MODELLO (Modalità
operative)
Il
modello
EAS deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in
modalità
telematica, con due alternative:
- direttamente
da parte dell'ente associativo, se ha accesso ai servizi telematici
dell'Agenzia delle Entrate;
- avvalendosi di
un intermediario abilitato.
Ricorda -
L'intermediario deve rilasciare al contribuente, al momento del
ricevimento del modello EAS o della presa in carico della sua
compilazione, l'impegno alla trasmissione
telematica del modello in oggetto, redatto in forma libera,
datato e sottoscritto dall'intermediario stesso. La data di tale
impegno con la sottoscrizione dell'intermediario e l'indicazione del
suo codice fiscale devono essere riportati nello specifico riquadro “impegno alla presentazione telematica”.
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Termini di Invio
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Nuova
costituzione |
Entro 60
giorni dalla data di costituzione.
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Variazione dei dati
forniti in un modello EAS in precedenza inviato
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Entro il
31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata
la modifica dei dati.
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Perdita dei requisiti
previsti dalla norma tributaria |
Entro 60
giorni dalla perdita dei requisiti, compilando l'apposita
sezione.
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Variazioni che non si devono
comunicare (4)
Nella
ipotesi di variazione di dati rispetto ad un modello EAS precedente
inviato, non
costituisce modifica da comunicare la variazione di aspetti
quantitativi
relativi:
- ai proventi
derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità;
- ai costi
sostenuti per l'autopromozione;
- alle entrate
complessive;
- al numero degli
associati;
- al totale delle
erogazioni liberali;
- al totale delle
raccolte di fondi pubbliche;
- al totale dei
contributi pubblici.
In caso
di
rinvio successivo del modello bisogna comunque
compilare la
dichiarazione in ogni sua parte, quindi vanno inseriti nel modello tutti
i
dati richiesti anche quelli che non sono variati.
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(4)
Non è inoltre
necessario presentare un nuovo modello EAS se le variazioni riguardano
i Dati
relativi all'ente o relativi al Rappresentante
legale.
REMISSIONE
IN BONIS
Nell'ipotesi
di omessa o tardiva
presentazione del modello EAS, questa è
sanabile con la remissione in bonis (Risoluzionen. 110/E del12.12.2012).
Le
operazioni da compiere sono:
- inviare la
comunicazione;
- versare
“contestualmente” la sanzione (non
compensabile) di 258 euro tramite
il modello di pagamento F24, utilizzando il codice
tributo “8114”;
- entro la
presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.
Come
anno di riferimento va indicato l'anno per il quale
si effettua il
versamento.
Il D.L.16/2012 (“Disposizioni in materia di semplificazioni
tributarie”) non
preclude l’accesso ai regimi fiscali opzionali subordinati all’obbligo
di una
comunicazione preventiva (o altro adempimento formale)
non eseguito
tempestivamente, sempre che la violazione non sia stata
constatata o non
siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altra attività
amministrative di accertamento delle quali l’autore
dell’inadempimento
abbia avuto formale conoscenza, purché il contribuente:
- abbia i
requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di
scadenza ordinaria del termine;
- effettui la
comunicazione (o effettui l’adempimento richiesto) entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi
contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione (258
euro).
Se
l’adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini IVA, il termine da
considerare è quello “di presentazione della prima dichiarazione IVA
con
scadenza successiva al termine previsto per effettuare la
comunicazione”.
PERDITA
DEI REQUISITI
Nel
caso
in cui l’ente non sia più in possesso dei requisiti
qualificanti, previsti
dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del D.L. n.
185 del
2008, si dovrà barrare la relativa casella, avendo cura di inserire la
relativa
data di decorrenza (giorno, mese ed anno).
SEMPLIFICAZIONI
NELLA COMUNICAZIONE
(5)
Il
modello
EAS è composto da un riquadro contenente i dati
identificativi dell’ente,
del rappresentante legale, e da un successivo
riquadro recante i dati
e le notizie rilevanti ai fini fiscali.
Tutti
gli
enti non commerciali associativi (compresi quelli che si
limitano a
riscuotere quote associative o contributi) sono
tenuti in via
generale alla compilazione del modello EAS in ogni sua parte ove si
avvalgano
delle agevolazioni previste.
La
ratio
della disposizione dell’articolo 30 del D.L. 185/2008 (che
risponde all’esigenza
di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti per modo che
l’azione
di controllo fiscale possa escludere quelle
correttamente organizzate
che operano nell’interesse degli associati) e anche
ragioni di
semplificazione degli adempimenti, evidenziano l’opportunità,
quando
i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di
un’Amministrazione Pubblica, di evitare una
duplicazione di
comunicazione di tali dati e notizie, anche in conformità con quanto
disposto
dallo Statuto del Contribuente (articolo 6, comma 4, della
legge 27 luglio
2000, n. 212), secondo cui “al contribuente non
possono essere richiesti
documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione
finanziaria o di
altre amministrazioni pubbliche”.
Le
associazioni iscritte in pubblici registri
disciplinati dalla normativa
di settore e in particolare:
- le associazioni
e società sportive dilettantistiche riconosciute
dal CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n.
136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse
da quelle espressamente esonerate dall’articolo 30 del D.L. n. 185 del
2008;
- le associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le organizzazioni
di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, diverse da quelle esonerate
dalla presentazione del modello;
- le associazioni
che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità
giuridica e quindi siano iscritte nel registro delle persone
giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province
autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
febbraio 2000, n. 361,
fermo
restando l’onere generalizzato per tutti gli enti associativi di
effettuare la
comunicazione attraverso il modello EAS, possono
assolvere tale adempimento compilando:
- il
primo riquadro contenente i dati identificativi
dell’ente e del rappresentante legale;
- il
secondo riquadro fornendo i dati e le notizie
richieste dai righi 4, 5, 6, 25 e 26 del Modello;
- le associazioni
che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica
barrano la casella “sì” del rigo 3;
- le associazioni e società sportive
dilettantistiche
il rigo 20 del modello.
L’Agenzia
delle Entrate potrà acquisire ulteriori dati desumibili dai registri
nei quali
dette associazioni sono iscritte, secondo modalità che sono definite
con gli
organi depositari dei registri stessi nonché con l’Agenzia per le
ONLUS.
L'Agenzia
delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia per le ONLUS e sentito il Forum
del terzo
settore, può inoltrare anche specifiche richieste
alle singole
associazioni o alle strutture centrali di appartenenza cui le
associazioni
interessate abbiano conferito apposito mandato.
Analogamente
alle associazioni sopra elencate, possono assolvere l’onere della
comunicazione
in modalità “semplificata” i seguenti soggetti:
- le associazioni
religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti
che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché
le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali
lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti
e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto
di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per
le spese elettorali, ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che
hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del
Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni
sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le
associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli
interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla
partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello
nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o
funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle
anzidette associazioni e gli istituti di patronato
che, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n.
152, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le
attività istituzionali proprie di queste ultime;
- le associazioni
riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione
della ricerca scientifica individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni
recate dall’articolo 14 del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’articolo 1,
comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Anche nei
confronti di tali soggetti, se i dati in possesso dell’Amministrazione
di riferimento non siano sufficienti ai fini del controllo fiscale,
l’Agenzia delle Entrate potrà attivarsi presso gli enti interessati
inoltrando specifiche richieste, anche attraverso le strutture centrali
di riferimento. |
Compilazione
della comunicazione “semplificata”
La
modalità di compilazione “semplificata” è prevista
dalla circolare n.
45/E del 29.10.2009, che prevede quanto segue.
- Vanno
compilati i dati relativi all’ente e del rappresentante legale (primi
due riquadri del Modello EAS);
Nella
sezione “Dichiarazioni
del
Rappresentante legale”
- Vanno
compilati i righi 4-5-6 e 25-26;
- Se
gli enti associativi hanno ottenuto il riconoscimento della personalità
giuridica dovranno compilare il rigo 3;
- Infine
le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse
da quelle esonerate, se hanno ricevuto proventi per attività
di sponsorizzazione o pubblicità dovranno compilare il rigo 20.
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(5)
Circolare n. 45/E
del 29/10/2009.
ATTIVITÀ
COMMERCIALE MARGINALE (agevolazioni
tributarie)
La
qualifica di organizzazioni di volontariato (Legge
266/1991)
necessita dell’iscrizione nei Registri che le Regioni e le Provincie
autonome
hanno istituito, in applicazione della Legge quadro.
Dal
punto
di vista fiscale, viene operata una distinzione:
- solo gli enti che
svolgono attività commerciale marginale sono
qualificati come Onlus e godono delle agevolazioni
fiscali connesse;
- agli altri,
invece, viene applicato il regime fiscale ordinario
legato all'attività svolta.
La funzione
solidaristica
La
caratteristica principale delle organizzazioni di volontariato è
la funzione
solidaristica, che si esplica nell'azione dell'ente rivolta
alla
collettività attraverso l’intervento di volontari che prestano la
propria
attività in modo personale, spontaneo e gratuito
tramite l'organizzazione.
Attività
“marginali” (D.M. 25 maggio 1995)
|
Vendita
occasionale |
Iniziative
occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione pubblica per finalità
istituzionali. |
Vendita di beni
acquisiti da terzi a titolo gratuito
|
Attività
marginali anche quelle di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito che vengano realizzate al fine di sovvenzionare le opere
dell’organizzazione di volontariato.
|
Cessione di
beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
|
Attività
marginale se avviene senza alcun intermediario.
|
Somministrazione
di alimenti e bevande |
In occasione di
manifestazioni, celebrazioni a carattere occasionale (non
serve l’iscrizione al Rec ma è obbligatoria la partecipazione a un
corso di formazione per la manipolazione di cibi e bevande).
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Prestazione di
servizi rese in conformità alle finalità istituzionali
|
Attività che
devono avvenire senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente
per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei
prodotti o di insegne elettriche. |
La Legge
quadro risale al 1991 e non ha ancora subito modifiche e/o aggiornamenti.
Tuttavia,
l'obbligo di trasmettere il modello EAS è stata una novità (fiscale)
che ha
indirettamente interessato le organizzazioni di volontariato,
disciplinate
dalla legge 266/1991.
Non sono, dunque,
tenute ad effettuare
la comunicazione del modello EAS
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali che
non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali
individuate dal
D.M. 25 maggio 1995 e sopra individuate.
Secondo
quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 10 del Dlgs 460/1997 (norma
introdotta
dall’articolo 30 del D.L. 185/2008), infatti, le ODV che
svolgono
attività commerciale e produttive marginali possono
essere considerate
automaticamente anche Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus) e
godere di tutti i benefici connessi a questo status.
Di
conseguenza, solo le ODV che rispettano il requisito (e sono Onlus “di
diritto”) sono escluse dall’obbligo di trasmettere il modello EAS
all’Agenzia
delle Entrate.
Quadro Normativo
|
D.P.R.
n. 633/1972 art. 4
Legge n. 266/1991
Legge
n. 398/1991
D.M.
25 maggio 1995
D.P.R. n. 917/1986 (Tuir), art. 148
D.L. n. 185 del 2008, art. 30
D.lgs
n. 460/1997, art. 10
Legge
n. 212/2000
Provvedimento
Agenzia Entrate 2 settembre 2009
Circolare
Agenzia Entrate n. 12 del 09.04.2009
Circolare
Agenzia Entrate n. 45 del 29.10.2009
Risoluzione
Agenzia Entrate n. 110 del 12.12.2012
|