La campagna per la presentazione del Modello 730/2024 si è conclusa il 30 settembre 2024. Lavoratori dipendenti e pensionati hanno avuto tempo fino a quella data per inviare la dichiarazione dei redditi semplificata, sia nella versione ordinaria che precompilata.
Ma chi si è accorto di aver commesso errori o chi non ha fatto in tempo a rispettare la deadline fissata cosa può fare?
Esistono due opzioni:
Chi ha commesso errori nella dichiarazione può correggerli con modelli diversi a seconda della situazione. Se si tratta di spese deducibili o detraibili mancanti o errori favorevoli al contribuente, è possibile inviare il Modello 730 integrativo entro il 25 ottobre 2024, rivolgendosi a un Caf. Se invece l'errore riguarda redditi mancanti o oneri dichiarati in eccesso, si deve inviare il Modello Redditi entro il 31 ottobre 2024 e pagare eventuali somme dovute tramite F24.
Vediamo, dunque, cosa fare nel caso in cui si deve operare una rettifica al modello 730/2024 già inviato entro la scadenza ordinaria.
Se si riscontrano errori nel Modello 730 causati dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale, come un Caf o un professionista (ad esempio, errori di compilazione o di calcolo), è necessario presentare il Modello 730 rettificativo. In questo caso, il soggetto che ha fornito l'assistenza fiscale deve correggere il modello e rideterminare gli importi a credito o a debito tramite l’elaborazione di un nuovo modello 730-3. Su questo modello sarà compilata la casella relativa al 730 rettificativo, con l'inserimento di specifici codici a seconda della natura dell'errore:
Questi codici consentono di distinguere la natura dell'errore e la sua rilevanza.
Se, invece, il contribuente si rende conto di non aver fornito tutti i dati necessari nella dichiarazione originaria, può presentare un Modello 730 integrativo (per esempio: spese detraibili, deducibili, spese non veritiere o di importo troppo elevato). In questo caso, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.
Analizziamo le tipologie di integrazione che i contribuenti possono operare:
Se un contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi necessari nella dichiarazione, e l'integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito, o un'imposta invariata rispetto a quella originaria, ha due opzioni:
1. Presentare un nuovo Modello 730 integrativo: il contribuente può inviare un nuovo Modello 730, completo di tutte le sue parti, entro il 25 ottobre 2024. In questo caso, deve indicare il codice 1 nella casella “730 integrativo” presente sul frontespizio. Il Modello 730 integrativo deve essere presentato presso un Caf o un professionista abilitato, anche se l’assistenza precedente era stata prestata dal datore di lavoro. Il contribuente dovrà esibire tutta la documentazione necessaria per consentire il controllo della conformità dell'integrazione da parte del Caf o del professionista abilitato.
2. Presentare un Modello Redditi Persone Fisiche 2024: in alternativa, il contribuente può utilizzare l'eventuale differenza a credito presentando il Modello Redditi Persone Fisiche 2024 e richiederne il rimborso. Il Modello Redditi può essere presentato:
- Entro il 15 ottobre 2024: come dichiarazione correttiva nei termini.
- Entro il termine per la presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche 2025: come dichiarazione integrativa per l’anno successivo.
- Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione originaria: come dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322/1998. In quest'ultimo caso, l'importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione per pagare debiti fiscali futuri a partire dal periodo d’imposta successivo alla dichiarazione integrativa.
In ogni caso, il credito risultante dal maggiore credito o dal minor debito dovrà essere indicato nella dichiarazione del periodo d’imposta in cui è stata presentata l'integrazione.
Se un contribuente si accorge che l'integrazione della dichiarazione comporta un minor credito o un maggior debito, non può utilizzare il Modello 730 integrativo, ma deve presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2024. Le opzioni per la presentazione sono:
Da segnalare anche il caso in cui il contribuente si accorga di aver fornito dati incompleti o inesatti relativi al sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio; in tal caso li potrà correggere presentando un nuovo Modello 730 entro il 25 ottobre 2024. In questo caso, deve essere indicato il codice 2 nella casella "730 integrativo" sul frontespizio. Il nuovo modello deve riportare tutte le informazioni del Modello 730 originario, con l'aggiornamento dei soli dati del sostituto d'imposta.
Se il contribuente deve correggere sia i dati del sostituto d'imposta sia altri elementi che comportano un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata, può presentare un nuovo Modello 730 entro il 25 ottobre 2024. In questo caso, deve indicare il codice 3 nella casella "730 integrativo" sul frontespizio, aggiornando sia i dati del sostituto d’imposta che gli altri elementi della dichiarazione.
NOTA BENE: La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.
Di seguito una tabella riepilogativa dei codici da utilizzare nel Modello integrativo 730 a seconda dell'errore che si è commesso.
Codice Integrativo | Descrizione | Situazione Correggibile | Tipologia di Errore | Scadenza | Chi Deve Presentarlo |
---|---|---|---|---|---|
01 | Correzione di redditi dichiarati in eccesso o inserimento di oneri detraibili/deducibili dimenticati | Maggior credito o minor debito rispetto alla dichiarazione originaria | Oneri deducibili/detraibili mancanti o redditi in eccesso | 25 ottobre 2024 | Contribuente che rileva errori a proprio sfavore |
02 | Correzione esclusivamente dei dati del sostituto d'imposta | Rettifica neutra che non influisce sull'importo del credito o debito | Errore nei dati del sostituto d'imposta | 25 ottobre 2024 | Contribuente che rileva errori solo nei dati del sostituto d'imposta |
03 | Correzione sia dei dati del sostituto d'imposta che di redditi dichiarati in eccesso o oneri detraibili/deducibili dimenticati | Maggior credito o minor debito, oltre alla correzione dei dati del sostituto d'imposta | Errore misto: dati del sostituto e oneri/redditi | 25 ottobre 2024 | Contribuente che rileva errori sia nei dati del sostituto sia nei redditi/oneri |
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