Entro il 20 luglio 2018, le imprese iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017.
E’ quanto si apprende dal ministero dello Sviluppo Economico che con decreto del 16 marzo 2018, in corso di pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale”, definisce atti e documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle imprese ai fini della loro iscrizione.
Con il Dlgs 112/2017 è stata riscritta la disciplina in materia di impresa sociale di cui al precedente Dlgs 155/06. Il decreto 16 marzo 2018 sostituisce quello del 24 gennaio 2008.
Gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono tenute a depositare per via telematica o su supporto informatico, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti:
a) l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione (compresa la nomina di uno o più sindaci);
b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;
c) il bilancio sociale;
d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c);
e) ogni altro atto o documento previsto dalla normativa.
Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, utilizzando i modelli approvati dal MiSE per la presentazione delle domande all’ufficio del registro delle imprese.
E’ stato fissato il termine del 20 luglio 2018 entro cui le imprese sociali iscritte nella sezione del registro delle imprese riservata alle imprese sociali devono adeguarsi alle disposizioni del decreto legislativo n. 112 del 2017.
In particolare, possono modificare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
E’ prevista una procedura d’ufficio per l’acquisizione della qualifica di impresa sociale da parte di cooperative sociali e loro consorzi: è sufficiente l’interscambio dei dati tra l’albo delle società cooperative ed il registro delle imprese.
Le disposizioni del decreto del 16 marzo 2018 avranno efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del documento nella “Gazzetta Ufficiale”.
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