Con l’aggiornamento del 22 aprile scorso, vengono individuati, nel modello Redditi PF 2022, nuovi campi utili all’indicazione dell’esonero contributivo autonomi 2021 concesso ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 20 a 22-bis.
Come noto, potevano fruire dell’esonero contributivo in commento i lavoratori autonomi iscritti presso le gestioni previdenziali dell’AGO, i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS ed i professionisti iscritti ad altri entri gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Per i lavoratori iscritti alle gestioni previdenziali artigiani e commercianti potevano essere oggetto di esonero i contributi previdenziali minimi ex legge 2 agosto 1990, n. 223, riferibili all’anno di competenza 2021 ed in scadenza al 31 dicembre 2021. Si tratta, dunque, della I, II e III rata dell’emissione 2021.
Per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, che dichiarino redditi di lavoro autonomo ex art. 53, TUIR, e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, l’esonero aveva ad oggetto i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con la nuova aliquota del 25,98%.
A seguito del sopradetto aggiornamento delle istruzioni del modello Redditi PF 2022, alla colonna 11, i contribuenti dovranno indicare i contributi IVS dovuti sul minimale al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero previsto dall’art. 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Alla colonna 23, invece, bisognerà riportare l’importo del beneficio concesso.
Per coloro che svolgono attività di affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo, invece, dovranno essere compilate, rispettivamente, la colonna 25 e la colonna 37.
Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS i benefici fruiti dovranno essere indicati al rigo RR9, colonna 1 e 2, rispettivamente per attestare il beneficio e per indicare l’importo del contributo percepito.
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