Con i voucher - buoni lavoro - il Legislatore ha previsto un particolare sistema per il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, che incorporano al compenso per la prestazione di lavoro, la copertura Inail e il versamento dei contributi previdenziali all’Inps.
Ogni voucher ha un valore nominale pari a 10 euro, importo che comprende: la contribuzione (13%) in favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; quella in favore dell'Inail, per l'assicurazione contro gli infortuni (7%); un compenso al concessionario per la gestione del servizio (5%).
Il valore netto del singolo voucher (il corrispettivo netto, cioè, della prestazione in favore del prestatore) è quindi pari a 7,50 euro. Sono inoltre fruibili un buono “multiplo”, del valore di 50 euro (equivalente a cinque buoni non separabili) ed un buono da 20 euro (equivalente a due buoni non separabili). Il valore netto del buono “multiplo” in favore del lavoratore è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.
Con la Riforma del Mercato del lavoro (Legge n. 92/2012, c.d. “Legge Fornero”) il valore nominale del singolo voucher è stato previsto fosse aggiornato mediante Decreto ministeriale e i buoni lavoro è stato specificato dovessero essere:
Anche la percentuale del versamento dei contributi previdenziali, la Legge n. 92/2012 ha stabilito fosse rideterminata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e adeguata alle medesime aliquote dei contributi previdenziali programmate per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
ATTENZIONE. I prestatori potranno riscuotere i buoni lavoro entro due anni dal giorno dell’emissione. |
Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari, il valore nominale del voucher è comprensivo della contribuzione (33%) in favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, di quella in favore dell’Inail (4%) e di una quota al concessionario (5%), per la gestione del servizio. In questo caso il valore netto del voucher da 10 euro nominali corrisponde a 5,80 euro.
MODALITA’ di RISCOSSIONE del VAUCHER.
La riscossione di un voucher varia, nei modi, a seconda che si scelgano:
Ricevuti, li si deve convalidare apponendo la firma e recandosi presso un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale per riscuotere il corrispettivo in denaro. Il procedimento termina con il versamento, automatico, dei contributi sulle posizioni assicurative del lavoratore(*).
2. BUONI TELEMATICI
Per la riscossione online dei buoni, occorre accreditarsi sul sistema informatico dell’Inps. Lo si può fare attraverso una delle seguenti modalità: sportelli Inps; sito Inps, nella sezione Servizi OnLine / Per il cittadino / Lavoro Occasionale Accessorio; contact center Inps/Inail (numero gratuito 803164).
Avvenuto l’accreditamento, Poste Italiane provvederà ad inviare al lavoratore la carta magnetica (Inps card) per accreditare e riscuotere i compensi versati dal committente attraverso i voucher, per ricevere materiale informativo e i moduli delle ricevute da utilizzare a fine del rapporto.
La sottoscrizione dell’Inps card non è obbligatoria ai fini della riscossione del compenso, che potrà avvenire anche attraverso un bonifico domiciliato presso un qualsiasi ufficio postale.
3. BUONI ACQUISTATI nelle TABACCHERIE AUTORIZZATE
La riscossione dei buoni lavoro può avvenire anche presso i tabaccai aderenti all’iniziativa.
L'operazione è possibile dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale fino a un anno dall'emissione dei voucher, per un importo massimo di 500 euro. Chi li riceve per riscuoterli deve presentarsi con la propria tessera sanitaria definitiva o con il tesserino del codice fiscale. Effettuato il pagamento, viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di tutti i voucher pagati.
4. BUONI ACQUISTATI presso gli SPORTELLI BANCARI ABILITATI
I buoni lavoro sono riscuotibili presso gli sportelli delle banche abilitate dopo 24 ore dal termine della prestazione di lavoro occasionale e fino a un anno. Per riscuoterli occorre presentarsi con il proprio codice fiscale e un documento valido di riconoscimento.
A pagamento avvenuto, viene rilasciata un ricevuta di pagamento che notifica l’operazione svolta.
Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alle sedi Inps.
MODALITA’ di RIMBORSO (art. 70 del D.LGS. n. 276/2003). Il MESSAGGIO INPS n. 20559/2012
Un messaggio Inps, il n. 20559 del 13 dicembre 2012, offre indicazioni operative circa la modalità di rimborso dei voucher cartacei acquistati presso gli uffici postali e non utilizzati dai committenti.
La relativa istanza va presentata dal committente alla sede di competenza con il modulo SC52 (che è stato modificato per la gestione delle richieste di rimborso dei voucher postali), scaricabile dal sito www.inps.it.
E’ oramai pacifico, data la costante prassi di richiamo della Legge, che il controvalore del rimborso sia sempre determinato al netto della quota di gestione del 5% attribuita al concessionario a titolo di rimborso spese (articolo 72, comma 4, del D.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche), in considerazione dell’attività amministrativa svolta dall’Istituto per la gestione dei voucher.
ATTENZIONE. I voucher cartacei emessi dalle sedi INPS acquistati entro il 31 dicembre 2011 sono riscuotibili, o è possibile chiederne il rimborso, fino al 31 dicembre 2012. |
ISTRUZIONI OPERATIVE.
L’Inps detta le seguenti istruzioni operative:
1. il committente presenta richiesta di rimborso, anche per via postale, utilizzando il modulo predisposto ( pubblicato in Intranet, voce utilità, modulistica, sezione "Aziende e contributi") presso una qualunque sede Inps.
La presentazione delle richieste può essere effettuata - per conto dei committenti - sia da delegati per i quali sia stato acquisito l’apposito modulo SC53, sia attraverso le associazioni di categoria;
2. la sede ritira i buoni non utilizzati, verificando che siano integri, e rilascia ricevuta secondo la prassi consueta;
3. la sede, tramite la procedura di gestione del lavoro occasionale accessorio, dopo avere inserito il numero del carnet cui appartengono i voucher da rimborsare, vedrà l'elenco dei voucher venduti e non ancora incassati.
I voucher eventualmente già stornati per altri motivi compariranno evidenziati in rosso e non sarà possibile effettuare un nuovo storno;
4. a seguito delle verifiche citate, la sede provvede a registrare i voucher restituiti nella sezione "Gestione Voucher" della procedura di gestione.
La richiesta di storno di voucher cartacei postali si articola nelle seguenti fasi:
indicare il codice fiscale del committente o del delegato che hanno chiesto lo storno dei voucher nell’apposito campo della sezione "Gestione Voucher" e cliccare sul pulsante "Storno Voucher";
indicare il numero del carnet che contiene i voucher per i quali si intende chiedere lo storno;
la procedura controlla che il carnet sia stato effettivamente distribuito dall’ufficio postale al committente precedentemente indicato e, in caso di esito positivo del controllo, mostra a video i voucher cartacei appartenenti al carnet, che non risultano ancora incassati;
la procedura evidenzia in rosso i voucher del carnet per i quali sia già stato richiesto lo storno;
inserire un numero di protocollo che verrà associato alla pratica di storno;
selezionare i voucher da stornare e confermare l’operazione cliccando sul pulsante "Storno voucher";
la procedura controlla se il numero di protocollo inserito è valido;
in caso di esito positivo del controllo di cui al punto precedente, la procedura conferma la ricezione della richiesta di storno e ne attiva la "LAVORAZIONE";
5. la procedura, tramite un processo off-line, verifica - attraverso un flusso di comunicazione con Poste - che i voucher non risultino eventualmente già pagati da Poste. Nel caso in cui almeno uno dei voucher che compongono la pratica di storno risulti già pagato da Poste, il sistema evidenzia come anomala tutta la pratica di storno. In tal caso, la sede deve inviare una comunicazione al gruppo Lavoro Occasionale (lavorooccasionale.dg);
6. a partire dal giorno successivo alla registrazione della pratica di storno, l’operatore può verificare l’esito della pratica tramite la funzione "Pratiche Storno" della sezione "Utilità" della procedura.
La definizione della procedura di storno prevede da parte di Poste italiane il riaccredito dell’importo dei voucher nel conto corrente postale relativo al lavoro occasionale accessorio. Quando la pratica assume lo stato "COMPLETATA", la sede deve procedere con il rimborso del committente e chiudere la pratica tramite l’apposito pulsante "Chiusura" ad essa corrispondente.
A seguito di tale azione, la pratica di storno assumerà lo stato "CHIUSA";
7. in caso positivo (la corrispondente pratica di storno si trova nello stato "COMPLETATA"), la sede provvede ad annullare con un timbro, con la dicitura "annullato", i buoni postali restituiti, a riportare sul buono il controvalore valevole per il rimborso (9,50 € per il voucher da 10 €, 19,00 € per il voucher multiplo da 20 € e 47,50 € per il voucher multiplo da 50 €) e ad emettere un bonifico domiciliato o effettuare un accredito su c/c a favore del committente per il controvalore dei buoni non utilizzati.
Per rimborsare agli interessati gli importi spettanti, deve essere utilizzata una specifica collezione nella procedura dei "Pagamenti vari" e le operazioni da eseguire sono:
- creare una collezione di pagamenti denominata "RIMB.VOUCHER", che verrà inizializzata automaticamente con i seguenti elementi: causale "Rimborso voucher"; campi "nomi/conti" impostati con le sigle: TV9.50, TV19.00, TV47.50, TV7.50, TV15.00, TV37.50, TVRTEL;
- accedere al pannello di acquisizione del pagamento (opz. 5/1), inserendo nel pannello di ricerca, in alternativa: il codice fiscale o i dati anagrafici del committente (cognome, nome e data di nascita) e la posizione deve essere presente in Arca con il codice fiscale validato al Fisco; la matricola DM dell’Azienda; la denominazione dell’azienda ed il suo indirizzo.
I dati prelevati da Arca o dall’archivio DM o quelli immessi nel pannello di acquisizione, precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo, che può essere modificato dall’operatore;
- acquisire l’importo da rimborsare nel campo "importo";
- indicare nel campo "pagamento" la modalità scelta dal datore di lavoro. Per le persone fisiche è accettato sia il bonifico domiciliato = 1 che l’accredito su C/C bancario o postale = 2, per il quale va inserito il codice IBAN.
Per le Aziende individuate con matricola o denominazione è possibile solo l’accredito su c/c;
- completare la causale già impostata con la dicitura "Rimborso voucher", aggiungendo il numero di protocollo della domanda di rimborso;
- inserire nella sezione "nomi/conti", nei campi denominati TV9.50, TV19.00, TV47.50, TV7.50, TV15.00 e TV37.50, rispettivamente il numero dei voucher da € 9,50, da € 19,00, da € 47,50, oggetto del rimborso, il numero dei voucher da € 7,50, da € 15,00 e da € 37,50 rubati o smarriti da un prestatore e, nel campo denominato TVRTEL, l’importo lordo da rimborsare. La somma dei prodotti dei numeri inseriti per il rispettivo valore più il 95% dell’eventuale importo inserito nel campo TVRTEL, deve essere uguale alla cifra inserita nel campo "importo".
- eseguire la quadratura della collezione (opz.5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6 bis da trasmettere all’Ufficio ragioneria di Sede unitamente alla liquidazione del rimborso emessa dalla procedura "Pagamenti Vari".
QUADRO DELLE NORME |
Decreto legislativo n. 276/2003. Legge n. 92/2012. Messaggio Inps n. 20559/2012. |
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NOTA: (*) se si tratta di un minorenne, egli deve presentare anche un’autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà, con fotocopia del documento del genitore.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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