Per accedere agli sgravi contributivi nei casi di assunzione di lavoratori in mobilità e/o cigs è necessario il rispetto integrale delle condizioni fissate dalla legge oltre alla relativa attestazione da parte del centro per l’impiego. A precisarlo è l’Inps nel messaggio n. 19269 di ieri, con cui si fa dietrofront rispetto alla più facile procedura di accesso ai benefici indicati nella circolare n. 12/2006. Il Decreto competitività (Dl n. 35/2005) ha previsto nuovi casi di accesso agli sgravi contributivi per agevolare l’assunzione di lavoratori. In particolare, l’articolo 13 contiene misure per favorire la ricollocazione di lavoratori in mobilità o in cigs, relativamente alle assunzioni effettuate nel biennio 2005/2006. Inoltre, soprattutto con riguardo all’assunzione di lavoratori in cigs due sono le possibili agevolazioni applicabili e alternative, e il datore di lavoro è tenuto a sceglierne una al momento dell’assunzione: lo sgravio contributivo ex lege n. 407/1990 oppure gli incentivi previsti dalla legge n. 236/1993. La prima agevolazione, praticabile in caso di assunzione a tempo indeterminato, è pari allo sgravio del 50% dei contributi per un periodo di 36 mesi. In alternativa, la seconda agevolazione dà diritto al lavoratore a fruire dello sconto totale della contribuzione per un periodo di 12 mesi, oltre a percepire un contributo economico mensile. Nella circolare n. 12/2006, l’Inps negava la necessità del rispetto delle condizioni di legge per l’accesso alle agevolazioni. Con il messaggio n. 19269/2006 l’Istituto previdenziale – invece - ribalta la situazione, precisando che l’accesso agli sgravi contributivi deve comunque intendersi subordinato al rispetto delle specifiche condizioni di legge. Conseguentemente, per l’ammissione alle agevolazioni di cui alla legge 407/1990 è necessario che i lavoratori siano sospesi dal lavoro o in stato di disoccupazione da uguale periodo. Per l’accesso alternativo ai benefici previsti dalla legge 236/1993 è necessario che i lavoratori abbiano fruito di cigs per almeno tre mesi. L’azienda di provenienza del lavoratore, inoltre, deve essere destinataria dell’intervento straordinario di integrazione salariale da almeno sei mesi continuativi.
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