di cassazione, con la sentenza n. 12445 del 25 maggio 2006, precisando il concetto di responsabilità in caso di mobbing, chiarisce che essa è estesa a tutta l’azienda che è chiamata, in qualità di “datore di lavoro”, non solo alla repressione con il deferimento del responsabile dei fatti mobbizzanti, ma anche alla prevenzione delle azioni vessatorie. Ne consegue che “si può configurare un esonero di totale responsabilità, per il datore di lavoro, solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell’abnormità e dell’assoluta imprevedibilità”.
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