“Mobbing” leggero: nessuna condanna per il datore di lavoro
Pubblicato il 29 luglio 2013
Con sentenza n.
28603 del 3 luglio 2013, la Corte di cassazione ha indicato nello “straining” una sorta di mobbing attenuato, ossia dei singoli episodi conflittuali che avvengono nell'ambito dell'ambiente di lavoro.
La questione ha visto un dipendente di banca, il quale aveva subito dei comportamenti discriminatori dai superiori tali da costringerlo a non poter più occuparsi del suo lavoro per un periodi di 40 giorni.
I difensori del lavoratore avevano richiesto la condanna dei superiori per il reato di maltrattamenti in famiglia.
Ma i giudici hanno escluso tale reato, rilevando che l'ambito lavorativo non potesse ricondursi a quello familiare, data l'esistenza di un rapporto formale e distaccato, in cui il dipendente aveva la possibilità di reagire alle angherie subite.
Però, la questione è stata rinviata, per la parte civile, ai giudici di merito, i quali dovranno valutare se vi sono le basi per poter parlare di lesioni personali.