Misure di prevenzione personali per gli indiziati di mafia, la pericolosità deve essere attuale

Pubblicato il 01 dicembre 2017

All’udienza tenuta il 30 novembre 2017, le Sezioni unite penali di Cassazione si sono pronunciate affermativamente su una questione loro sottoposta in tema di misure di prevenzione personali e indiziati in associazione mafiosa.

Era stato chiesto, in particolare, se nel procedimento volto all’applicazione delle misure di prevenzione personali nei confronti di chi è indiziato di "appartenere" ad una associazione di tipo mafioso, sia necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del preposto.

La notizia è stata diffusa con informazione provvisoria n. 26 del 30 novembre 2017.

La specifica questione era stata sollevata dalla Prima sezione penale di Cassazione in considerazione della rilevanza del contrasto interpretativo esistente in materia, posto che – si legge nell’ordinanza di rimessione del 23 ottobre 2017 – l'adesione ai diversi orientamenti “comporta un differente approccio in punto di struttura e modulazione del provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale in un segmento di estrema rilevanza, rappresentato dall'ampiezza e dal contenuto delle argomentazioni in punto di attualità della pericolosità sociale al di là delle inevitabili sfumature correlate all'esame dei casi”.

Si resta ora in attesa del deposito delle motivazioni delle Sezioni unite.

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