Misure cautelari personali, rafforzato l'obbligo di motivazione
Pubblicato il 05 dicembre 2014
La Camera dei deputati, nella
seduta del 4 dicembre 2014, ha approvato, con modifiche, la
proposta di legge volta alla
modifica del Codice di procedura penale per quel che concerne le
misure cautelari personali, finalizzato
a
delimitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere.
Esigenze cautelari e relativa valutazione
Nel dettaglio, viene previsto che nella
valutazione delle esigenze cautelari il giudice debba tenere conto anche del requisito dell'
attualità -
e non solo della concretezza - del
pericolo di fuga e del pericolo di reiterazione del reato; si precisa, altresì, che attualità e concretezza del pericolo
non possano essere desunti esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede.
Confermato, in ogni caso, il
carattere residuale del ricorso al carcere; detta misura, ossia, può essere disposta
soltanto qualora le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.
Per i
reati di particolare gravità, la
presunzione di idoneità della custodia in carcere continua a operare
solo con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i delitti di
associazione sovversiva, associazione terroristica, anche internazionale e associazione mafiosa. Escluso dall'elenco dei delitti lo scambio elettorale politico-mafioso e l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, che erano stati aggiunti dal Senato.
La motivazione nell'ordinanza dispositiva
Il giudice che irroga la misura sarà comunque tenuto ad una stringente
motivazione dovendo spiegare,
se dispone la custodia in carcere, i
motivi dell'eventuale inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso dei cd. braccialetti elettronici;
fornire una
autonoma valutazione sia delle
specifiche esigenze cautelari e degli indizi alla base della misura restrittiva sia delle
concrete e specifiche ragioni per le quali le indicate esigenze di cautela non possono essere soddisfatte con altre misure.
Modificato anche il
procedimento per l'applicazione delle misure con aumento da 2 a 12 mesi del termine massimo di efficacia delle misure interdittive e delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare.
Ampliate le garanzie per l'imputato in sede di
procedimento di riesame.
La proposta di legge tornerà, quindi, all'esame del Senato.