Le misure adottate durante l'emergenza Covid, pur avendo conseguenze significative per i lavoratori non vaccinati, risultano conformi ai principi di necessità e proporzionalità richiesti dal diritto internazionale dei diritti umani.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza depositata il 29 agosto 2024 nella causa Pasquinelli e altri contro San Marino, ha escluso, all’unanimità, la sussistenza di violazioni alla Convenzione europea sui Diritti umani (CEDU) addebitabili alla Repubblica di San Marino, nei confronti dei ricorrenti.
Gli istanti erano un gruppo di operatori sanitari e socio-sanitari (19 cittadini sammarinesi, sei cittadini italiani e un cittadino moldavo) che, a seguito del rifiuto di vaccinarsi contro il Covid-19, erano stati colpiti da una o più misure, quali la sospensione senza stipendio, il trasferimento a posizioni vacanti o l'assegnazione a servizi comunitari con una compensazione economica limitata.
Secondo i ricorrenti, queste misure violavano il loro diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo) e costituivano una discriminazione (articolo 14 e articolo 1 del Protocollo n. 12).
La Corte europea ha ritenuto che le misure adottate dalle autorità di San Marino fossero proporzionate e giustificate, considerando l'obiettivo legittimo di proteggere la salute pubblica durante una pandemia globale.
Gli Stati - ha precisato la Corte - hanno un'ampia discrezionalità in materia di politica sanitaria, soprattutto in situazioni eccezionali come una pandemia.
I giudici europei, quindi, hanno evidenziato che le conseguenze del rifiuto di vaccinarsi erano legittime e previste dalla legge.
Le misure adottate, infatti, miravano a ridurre il rischio di contagio e a proteggere i diritti e le libertà degli altri, il che le rendeva "necessarie in una società democratica".
La Corte ha concluso che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 8, poiché le misure imposte erano temporanee e non avevano influito in modo significativo sulla dignità o sul benessere emotivo dei ricorrenti. Inoltre, le perdite finanziarie subite erano considerate inevitabili nel contesto della pandemia.
La Corte, per finire, ha rigettato le accuse di discriminazione, affermando che il diverso trattamento riservato ai lavoratori non vaccinati era giustificato dall'obiettivo di proteggere la salute pubblica.
Le misure come l'uso della mascherina e il distanziamento sociale, applicate in modo differenziato, erano ragionevoli e non costituivano una discriminazione.
Sintesi del caso | Un gruppo di lavoratori sanitari ha contestato le misure imposte a seguito del loro rifiuto di vaccinarsi contro il Covid-19, inclusa la sospensione senza stipendio e il trasferimento a posizioni diverse. |
Questione dibattuta | Se le misure imposte dallo Stato sanmarinese ai lavoratori sanitari non vaccinati violassero il diritto al rispetto della vita privata e familiare (Art. 8 CEDU) e costituissero discriminazione (Art. 14 CEDU e Art. 1 Prot. 12). |
Soluzione della Corte europea diritti dell'uomo | La Corte ha stabilito che le misure erano proporzionate e giustificate, non violando l'Art. 8 né costituendo discriminazione, considerando l'obiettivo legittimo di proteggere la salute pubblica durante la pandemia. |
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