Ministero del Lavoro: prime risposte dalla Commissione per gli interpelli
Pubblicato il 04 maggio 2013
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, riunita nella Commissione per gli interpelli sulla sicurezza presso il ministero del Lavoro, risponde a due quesiti giunti con gli interpelli n. 1 e n. 5 del 2 maggio 2013.
Interpello n. 1/2013. Sull’obbligatorietà della visita medica preventiva per uno stagista minorenne, la commissione chiarisce che lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, non costituisce rapporto di lavoro ma una forma di inserimento temporaneo in azienda. Pertanto, l’obbligo in oggetto - ex lege 977/1967 - non sussiste per stagisti minorenni, in quanto esso è riferito ai prestatori minori di 18 anni con contratto di lavoro o con rapporto di lavoro, anche speciale come l'apprendistato o il lavoro a domicilio.
Interpello n. 5/2013. Circa la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, si spiega che tale stima rientra nell’ambito della valutazione del rischio disciplinata dall’articolo 17 del Dlgs
81/2008. Pertanto, anch'essa non è delegabile da parte del datore di lavoro, che ne è unico responsabile, anche se decide di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.