Il delitto di minaccia grave, se non realizzato in presenza di una delle circostanza aggravanti previste dall'art. 339 del Codice penale, è oggi procedibile a querela di parte.
Questo ai sensi di quanto imposto dalla norma introdotta ai sensi del Decreto legislativo n. 36/2018, di natura sostanziale e, quindi, di immediata applicazione in ossequio al principio generale di favor rei che informa il sistema penale.
E' quanto precisato dalla Corte di cassazione, Quinta sezione penale, nel testo della sentenza n. 3520 del 24 gennaio 2019, con cui è stata annullata, senza rinvio, una decisione di condanna per minaccia grave “perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela”.
In particolare, la Suprema corte ha dato atto che, nella specie, le persone offese, informate della prospettiva di formalizzare istanza punitiva come previsto dall'articolo 12, comma 2, del citato decreto legislativo, non avevano esercitato tale facoltà.
Nella specie, non potevano nemmeno ravvisarsi le modalità previste dall'art. 339 citato, e, pertanto, la condanna andava annullata.
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