Mezzogiorno d’Italia. Microimprese istruite sulle agevolazioni fiscali
Pubblicato il 17 ottobre 2013
Una circolare di emanazione del Ministero dello Sviluppo economico, la
n. 32024 del 30 settembre 2013, pubblicata sulla “
Gazzetta Ufficiale” n. 237 del 9 ottobre 2013, dà - alle piccole e alle micro imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane (ZFU) delle regioni dell'Obiettivo Convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia–Iglesias (cui le misure sono applicate sperimentalmente nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis»)
(*) - indicazioni operative sulle condizioni, sui limiti, sulla durata e sulle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al
decreto interministeriale 10 aprile 2013, emanato con il ministero dell’Economia e delle Finanze, in attuazione dell’articolo 37 del provvedimento legislativo n. 179 del 2012.
Art. 37 – Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza
1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione può prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») e successive modificazioni.
2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria.
3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006, deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria».
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Le agevolazioni hanno la forma di esenzioni fiscali e contributive.
Ancor prima che i soggetti interessati partecipino ai bandi per la presentazione delle relative domande, hanno ora modo di conoscere le modalità di funzionamento dell’intervento agevolativo statale.
La circolare che qui commentiamo riporta in Allegato l’elenco delle ZFU dell'Obiettivo Convergenza previste nel PAC (III aggiornamento, dicembre 2012).
Ciascun soggetto, recita la circolare, può beneficiare delle agevolazioni previste dal Decreto fino al limite massimo di 200.000,00 euro, ovvero di 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall'impresa a titolo di de minimis nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza
(**) e nei due esercizi finanziari precedenti.
Nel modulo di istanza – che sarà definito con i bandi - l'impresa richiedente dovrà, pertanto, indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute, alla data di presentazione dell'istanza, a titolo di de minimis, nel predetto periodo temporale di riferimento. A tali fini, l'esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell'impresa.
DECORRENZA
Le agevolazioni decorrono dal periodo di imposta di accoglimento della relativa istanza. La data di accoglimento coincide con quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento del Ministero recante l'approvazione dell'elenco delle imprese ammesse alle agevolazioni.
AMBITO soggettivo
Le “microimprese” - con, cioè, meno di 10 occupati e un fatturato, o un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro, e le “piccole imprese” – con, cioè, meno di 50 occupati e un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro - già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza, che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali, possono beneficiare dell’agevolazione in parola.
n.b. - Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell'istanza, al Registro delle imprese.
AMBITO territoriale
Le imprese ammissibili alle agevolazioni devono svolgere la propria attività nel territorio della ZFU disponendo, alla data di presentazione dell'istanza, di un ufficio o locale ad essa destinato, anche in via amministrativa, ubicato all'interno del predetto territorio, regolarmente segnalato alla competente Camera di commercio e risultante dal relativo certificato camerale.
ATTENZIONE - Per le imprese che svolgono attività non sedentaria
(***) é, inoltre, richiesto che: presso l’ufficio o locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga tutte le ore lavorative; ovvero, almeno il 25% del volume di affari dell'impresa sia realizzato da operazioni effettuate all'interno del territorio della ZFU.
IMPORTO limite agevolabile
L'importo complessivo delle agevolazioni richieste non può superare il massimale previsto in:
a) 200.000,00 euro;
b) 100.000,00 euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada.
Per le imprese che abbiano beneficiato, nell'esercizio finanziario in corso alla data di inoltro dell'istanza e nei due precedenti, di altre agevolazioni a titolo di «de minimis», l'importo massimo delle agevolazioni richiedibili non potrà essere superiore alla differenza tra il limite previsto dalla normativa «de minimis» (200.000,00 euro o 100.000,00 euro, in funzione del settore di attività dell'impresa) e il totale delle agevolazioni «de minimis» già ottenute dall'impresa, così come riportate nel modulo di istanza.
AGEVOLAZIONI fiscali
Le imprese possono beneficiare: dell’esenzione dalle imposte sui redditi; dell’esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); dell’esenzione dall'imposta municipale propria.
a) Esenzione dalle imposte sui redditi.
Il reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nel territorio della ZFU, fino a concorrenza dell'importo di 100.000,00 euro per ciascun periodo di imposta e fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni, è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali:
100%, per i primi cinque periodi di imposta;
60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo;
40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo;
20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Il limite di 100.000,00 euro è maggiorato, per ciascuno dei periodi di imposta, di un importo pari a 5.000,00 euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della ZFU e che nello stesso territorio svolga l'attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria.
A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione. L'incremento è considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.
Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell'esenzione, non rilevano:
- le plusvalenze,
- le minusvalenze,
- le sopravvenienze attive e passive.
I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento della istanza, la cui tassazione o deduzione é stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR, concorrono, in via ordinaria, alla determinazione del reddito.
Se l'impresa richiedente svolge l’attività anche al di fuori del territorio della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto all'interno del predetto territorio sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta all'interno del predetto territorio e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel territorio della ZFU per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di interesse e l'ammontare di tutti gli altri ricavi o compensi e altri proventi. Per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del Decreto, non si applica tale disposizione.
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresì il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, commi 1, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte è computato in aumento del reddito complessivo.
Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'addizionale comunale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
b) Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Per ciascuno dei primi cinque periodi di imposta decorrenti da quello di accoglimento dell'istanza di agevolazione, dall'imposta regionale sulle attività produttive é esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00.
Per la determinazione del valore della produzione netta, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.
I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello di accoglimento dell'istanza, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in applicazione dell'art. 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.
Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori nel territorio della ZFU, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
c) Esenzione dall'imposta municipale propria
Per gli immobili situati nel territorio della ZFU, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al paragrafo 3 per l'esercizio dell'attività d'impresa, è riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu) per i primi quattro anni a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento dell'istanza.
ATTENZIONE - Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it).
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Le agevolazioni sono fruite dalle imprese beneficiarie fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione concessa, così come determinato dal Ministero.
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Nota (*): l’effettivo utilizzo delle risorse nei comuni di quella provincia é subordinato al versamento, già avviato alla data della circolare n. 32024/2013 , delle somme di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 179 del 2012, da parte della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Ad ogni buon conto, il ministero dello Sviluppo economico provvederà a breve ad adottare il bando relativo ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, con il quale saranno resi disponibili il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni e fornite indicazioni puntuali sulle modalità e sui termini di presentazione delle domande da parte delle imprese interessate. La presentazione delle domande sarà comunque consentita per un periodo congruo, calcolato dalla data di apertura del bando stesso.
Nota (**): l’esercizio finanziario corrisponde al periodo contabile di riferimento dell'impresa che, per talune attività, può non coincidere con l'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
Nota (***): le attività, cioè, esercitate prevalentemente al di fuori di un ufficio o locale aziendale e svolte principalmente, se non esclusivamente, direttamente presso la clientela dell'impresa o in spazi pubblici.
Norme e prassi
- Circolare del Ministero dello Sviluppo economico n.
32024, del 30 settembre 2013
- Decreto interministeriale Mise/Mef del
10 aprile 2013