E' stata ribadita, dalla Cassazione, l'importanza di un accertamento concreto della capacità del lavoratore per la mobilità verticale tra le categorie: da escludere un automatismo basato solo sul decorso del tempo.
Con ordinanza 18744 del 9 luglio 2024, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è occupata dell'interpretazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'industria metalmeccanica.
La Suprema Corte, in particolare, si è pronunciata sul ricorso proposto da una società contro la sentenza di appello confermativa della sua condanna al pagamento di una somma per differenze retributive a favore di un lavoratore.
Il dipendente aveva richiesto tale pagamento sostenendo che il passaggio dalla 2^ alla 3^ categoria del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per l'Industria Metalmeccanica del 20 gennaio 2008 dovesse avvenire automaticamente dopo 18 mesi di svolgimento delle mansioni appartenenti alla categoria.
La società datrice di lavoro aveva avanzato ricorso in cassazione contestando l'interpretazione del CCNL fornita dalla Corte d'Appello, che, dando ragione al dipendente, aveva considerato automatico il passaggio di categoria.
La ricorrente, tra i motivi d'impugnazione, denunciava la violazione e/o falsa applicazione del contratto collettivo Metalmeccanico Aziende Industriali e dell'art. 1362 e ss. Codice civile.
Secondo la sua difesa, la mobilità tra la seconda e la terza categoria non era automatica, ma subordinata a due requisiti:
La Suprema corte ha accolto tale motivo di doglianza.
Ha stabilito che la disposizione del CCNL relativa al passaggio dalla 2^ alla 3^ categoria non prevede un passaggio automatico ma richiede un accertamento delle capacità del lavoratore.
Tale accertamento deve avvenire attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in mansioni di livello superiore, successivo a 18 mesi di svolgimento delle funzioni della 2^ categoria.
Nella disamina, la Suprema corte ha utilizzato i criteri di interpretazione dei contratti collettivi di lavoro secondo le norme di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. cc), stabilendo che la disposizione deve essere intesa nel senso che richiede un accertamento concreto delle capacità del lavoratore.
La norma - hanno precisato gli Ermellini - non prevede un automatismo ma un accertamento successivo al periodo di 18 mesi, periodo ritenuto sufficiente per acquisire le capacità necessarie.
Da qui il rilievo che l'automatismo è escluso dalla norma, che richiede una verifica concreta delle capacità del lavoratore prima del passaggio di categoria.
Del resto, anche altre previsioni del CCNL, richiamate come norme transitorie e premesse, indicano un'intenzione contraria ai passaggi automatici di categoria.
La Corte di Cassazione, in definitiva, ha accolto il motivo di ricorso della società e annullato la sentenza impugnata, con rinvio per un riesame conforme all'interpretazione delle disposizioni collettive nazionali applicabili.
Sintesi del Caso | La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di una società che era stata condannata a pagare differenze retributive a un lavoratore. La richiesta del lavoratore si basava sul presupposto che il passaggio dalla 2^ alla 3^ categoria del CCNL dovesse avvenire automaticamente dopo 18 mesi di mansioni superiori. |
Questione Dibattuta | Se il passaggio dalla 2^ alla 3^ categoria del CCNL per l'Industria Metalmeccanica dovesse avvenire automaticamente dopo 18 mesi di svolgimento delle mansioni superiori, oppure se fosse necessario un accertamento delle capacità del lavoratore. |
Soluzione della Corte di cassazione | La Corte di Cassazione ha stabilito che il passaggio non è automatico. È necessario un accertamento delle capacità del lavoratore attraverso un periodo di sperimentazione di almeno un mese in mansioni superiori, successivo a 18 mesi di servizio nella 2^ categoria. |
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