Metalmeccanici (Confapi)

Pubblicato il 07 dicembre 2006

Con il disegno di legge finanziaria, dall’1.1.2007, entrerà in vigore il Dlgs 5.12.2005, n. 252 che prevede la destinazione ai fondi di previdenza complementare del Tfr, salva diversa opzione del lavoratore, la «portabilità» del risparmio previdenziale accumulato da un fondo ad un altro secondo la libera scelta del lavoratore, la possibilità di anticipazione della prestazione in forma di capitale. Fondapi è un fondo pensione negoziale, complementare alla pensione Inps, per i lavoratori delle piccole e medie aziende, costituito il 2.4.1998, tra le associazioni imprenditoriali Unionmeccanica, Unionalimentari, Unionchimica, Uniontessile, Unigec, Unionservizi e le organizzazioni sindacali di categoria. Il 10.11.2006 tra Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm è stato stipulato un accordo per la modifica della contribuzione a carico dei lavoratori che hanno aderito a Fondapi.

Contribuzione a carico del lavoratore - I lavoratori iscritti al Fondo Fondapi possono variare la

propria contribuzione al Fondo sia in aumento che in diminuzione optando per una delle seguente aliquote contributive:

- 1,20% della retribuzione convenzionale Fondapi (paga base, contingenza, Edr indennità quadri);

- 1,24% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr;

- 2,00% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr;

- 3,00% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr;

- 4,00% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr.

Questa facoltà può essere esercitata dal lavoratore compilando e consegnando l’apposito modulo alla Direzione Aziendale entro il 30.11 di ogni anno con efficacia a decorrere dall’1.1 dell’anno successivo. Per il 2006 tale facoltà potrà essere esercitata entro il 20.12. Le stesse aliquote si applicano ai nuovi iscritti successivamente al 1° gennaio 2007.

Adempimenti dell’azienda - A decorrere dalla prima contribuzione riferita al 2007 (bimestre gennaio - febbraio 2007) il Fondo rilascerà in forma telematica alla Aziende una certificazione dell’avvenuto abbinamento di distinta contributiva e bonifico contributivo. Le aziende provvederanno ad esporre in luogo accessibile ai lavoratori copia della certificazione entro 15 giorni dal suo ricevimento.

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