Metà Ires per le case di cura private

Pubblicato il 11 luglio 2009

L’ IRES è ridotta alla metà nei confronti dei soggetti indicati dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del DPR n. 601 del 1973: gli “enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza”. La problematica fiscale oggetto dell’istanza di interpello nella risoluzione 179/E/2009 qui commentata, emanata ieri, origina dalla circostanza che la disposizione recata continua a menzionare, tra i destinatari della riduzione a metà dell’IRES, gli “enti ospedalieri” che hanno invece cessato di esistere con la riforma sanitaria iniziata nel 1978, con la quale sono state anche introdotte nuove strutture che operano nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del servizio sanitario nazionale.

I Presidi Ospedalieri assumono un ruolo integrativo dell’assistenza ospedaliera pubblica. E le case di cura private (una delle quali forma oggetto dell’interpello agenziale 179), riconosciute come presidi ospedalieri delle Unità sanitarie locali, possono anch’esse ridurre l’aliquota IRES ala metà, svolgendo, di fatto, nell’ambito della rete ospedaliera pubblica del Ssn, nella sostanza e nella struttura, le funzioni dei soppressi “enti ospedalieri”.

Alessia Lupoi

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