Messa alla prova, la risocializzazione non può essere “parziale”
Pubblicato il 09 aprile 2015
Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n.
14112 dell'8 aprile 2015 – per procedere con la concessione del beneficio della
messa alla prova non si può prescindere dal
tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso, e dai motivi a delinquere.
La messa alla prova, infatti, deve fondarsi su un
giudizio positivo inerente alla possibilità
di successo della rieducazione del soggetto interessato.
Ne consegue che detto beneficio, in linea di principio,
non può riguardare solo alcuni dei reati per i quali si procede ed essere concesso, quindi, solo parzialmente.
Contrasterebbe, infatti, con la struttura del sistema, ammettere che possa avvenire una risocializzazione “
parziale” dell'interessato.