La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, non esige l'ammissione del fatto da parte dell'indagato/imputato, ammissione che resta dunque estranea al novero dei requisiti per accedere al beneficio della messa alla prova di cui alla Legge n. 67/2014.
Difatti, la qualificazione dell'ammissione del fatto-reato quale requisito per la sospensione con messa alla prova risulta, anzi, incompatibile, sul piano sistematico, con la complessiva disciplina dell'istituto.
Poiché, ossia, in caso di revoca dell'ordinanza di sospensione medesima, il procedimento riprende il suo corso, la subordinazione dell'accoglimento dell'istanza all'ammissione del fatto-reato rileverebbe, in tale ipotesi, “profili di tensione con le garanzie sostanziali e processuali dell'imputato”.
E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, Quinta sezione penale, nel testo della sentenza n. 24011 del 4 giugno 2015.
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