E’ stato approvato definitivamente dall’Organismo italiano di contabilità il principio contabile Oic 4, dopo il parere favorevole di Banca d’Italia, Consob, Isvap, ministeri dell’Economia e della Giustizia. Nel documento viene illustrata la modalità di gestione in bilancio delle operazioni di fusione e scissione per le imprese che si conformano ai criteri contabili nazionali. Due le tipologie di fusione esaminate: la fusione propria o per unione o pura, nella quale le società partecipanti si estinguono per dare vita a una nuova entità giuridica; la fusione per incorporazione nella quale si estingue la sola incorporata mentre l’incorporante effettua un aumento di capitale sociale, con conseguente attribuzione ai soci della società incorporata delle relative azioni o quote, sulla base del rapporto di cambio tra nuove azioni o quote emesse e azioni o quote della incorporata (contestualmente annullate). Il bilancio di chiusura della società incorporata o fusa va redatto in base al principio contabile n. 30; per i bilanci intermedi è raccomandata la presenza della nota integrativa, anche se più snella. In caso di retrodatazione contabile, il bilancio di chiusura consiste in una semplice situazione contabile alla data reale della fusione. Il primo bilancio successivo alla fusione è costituito da una situazione patrimoniale di apertura, in cui i saldi contabili delle società incorporate o fuse sono quelli presenti nel bilancio di chiusura.
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