Scadenze, ma anche qualche importante decorrenza, da ricordare per i primi quindici giorni del mese di ottobre 2024, riguardanti adempimenti in materia di amministrazione del personale per aziende e professionisti.
Partiamo dalle scadenze.
Innanzitutto va ricordato che, entro il 10 ottobre 2024, va effettuato il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori domestici relativi al terzo trimestre 2024 (luglio - agosto - settembre).
La scadenza interessa i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
I contributi vanno versati nella misura indicata, per l'anno 2024, dall’INPS, con la circolare n. 23 del 29 gennaio 2024, per tutte le ore effettivamente retribuite e per quelle riferite ai periodi di assenza retribuita.
Alla contribuzione ordinaria va aggiunto il contributo dovuto per l’assistenza sanitaria (Cas.Sa.Colf), pari a 0,06 euro per ogni ora retribuita, di cui 0,04 euro a carico del datore di lavoro e 0,02 euro a carico dei lavoratori.
Il versamento può essere effettuato in una delle seguenti modalità:
Scade il 15 ottobre 2024 il termine concesso dall’INPS (messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024) per la rettifica delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione della parità di genere.
Si ricorda che alle imprese in possesso della predetta certificazione spetta uno sgravio dell’1% della contribuzione datoriale, nel limite massimo individuale di 50.000 euro annui, riparametrati su base mensile (4.166,66 euro mensili).
Ai datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione in argomento entro il 31 dicembre 2023 e che hanno erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata è concessa la possibilità di rettificare i dati inseriti
La rinuncia e l’invio della nuova richiesta devono essere effettuate entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.
Alla scadenza del termine, tutte le domande in stato “trasmessa” relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate dall'INPS e a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Al datore di lavoro interessato che non rettifica la domanda erroneamente presentata è riconosciuto lo sgravio contributivo per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.
Concludiamo con due importanti decorrenze.
Dal 1° ottobre 2024 scatta l’obbligo di possesso della patente a crediti per le imprese e per i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili l’obbligo (articolo 29, comma 19, lettera a), decreto PNRR e decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132).
La domanda di rilascio della patente va presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore o da un professionista appositamente delegato, tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), a cui si accede previa autenticazione.
Se tutti i requisiti di legge sono soddisfatti, l’INL rilascia, sul portale istituzionale, la patente in formato digitale.
Lo svolgimento delle attività è comunque consentito in attesa del rilascio della patente, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici con più di 35 dipendenti che:
possono chiedere il cd. esonero autocertificato.
L’esonero autocertificato è concesso nel limite massimo esonerabile del 60% della quota di riserva, a condizione che il datore di lavoro autocertifichi la volontà di avvalersene e versi un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Dal 1° ottobre 2024 (decreto interministeriale 11 giugno 2024):
I datori di lavoro che, al 1° ottobre 2024, già fruiscono dell'esonero autocertificato e che intendano continuare ad avvalersene, devono inviare una nuova autocertificazione entro il termine di 30 giorni dalla predetta data.
Per il datore di lavoro che dichiara, tramite la procedura telematica, di non volersi avvalere del regime di continuità, gli effetti dell'autocertificazione decorreranno dal giorno della sua presentazione.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".